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Ordinanza

Ordinanza n. 2325/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano indetto con D.R. 24744 del 24 giugno 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e atti presupposti della procedura selettiva, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre-filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali, il bando universitario, gli atti relativi alla prova, alla formulazione e validazione dei quesiti, alla correzione e alla formazione della graduatoria, chiedendo l'ammissione al corso anche in soprannumero. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del mancato esonero dalla selezione in ragione di precedenti esami universitari, il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 rispetto alle regole originarie, la violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, dell'autovincolo e della par condicio, la mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui, la violazione dell'anonimato e della trasparenza delle prove, l'assenza di collegialità nella correzione, la difformità didattica tra gli atenei, la difficoltà eccessiva delle prove e la mancata disponibilità tempestiva degli elaborati e della documentazione di correzione. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per l'esclusione, nella prima applicazione della riforma, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese. Il TAR ha precisato che le irregolarità descritte nella parte in fatto, ma non articolate in specifici motivi, non potevano essere esaminate come autonome censure. La ricorrente, dopo due appelli, non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre-filtro: Biologia, Chimica e Fisica.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che gli esami sostenuti in precedenti corsi di laurea potessero rilevare solo per l'eventuale iscrizione ad anni successivi al primo o per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza, non per esonerare dalla selezione d'ingresso. Il mancato arrotondamento dei voti inferiori alla sufficienza è stato ritenuto legittimo, poiché l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 opera soltanto per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non per il superamento della prova o la formazione della graduatoria. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in questa fase, compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025: esso ha ampliato la platea degli inseribili in graduatoria consentendo l'accesso anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, subordinando la definitiva immatricolazione al recupero dei CFU mancanti, e ha preservato la posizione dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La modifica è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica ministeriale e a un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento dei candidati, copertura dei posti e esigenze organizzative e didattiche degli atenei. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui è stata ritenuta ragionevole in rapporto alla necessità di cristallizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire lo svolgimento del secondo semestre e delle attività di recupero. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti idonei a dimostrare una possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione, anche considerando la chiusura dei contenitori alla presenza di studenti sorteggiati, la rilevazione informatica da parte del CINECA, la predeterminazione delle risposte e l'informatizzazione della correzione. Sono state giudicate generiche le doglianze sull'assenza di collegialità, sui verbali, sulle differenze didattiche tra atenei e sulla difficoltà delle prove, nonché non specificamente riferite alla posizione della ricorrente. La mancata disponibilità immediata della documentazione di correzione è stata considerata una criticità informativa, ma non un vizio invalidante della procedura, anche perché il Ministero aveva disposto l'implementazione del sistema per rendere disponibili verbali e prove nell'area riservata. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: la differenziazione transitoria tra atenei e corsi è stata ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato e a concrete esigenze organizzative. La richiesta di ammissione cautelare in soprannumero è stata ritenuta incoerente con censure potenzialmente demolitorie dell'intera procedura e comunque non idonea ad attribuire in via cautelare un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito, tanto più che la ricorrente non era stata inserita in graduatoria non avendo conseguito alcuna sufficienza. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori per la pubblicazione e il deposito della prova. Ha inoltre disposto l'acquisizione di chiarimenti e documenti da MUR, CINECA e università sulle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, per euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400 a favore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di una prognosi favorevole e di un pregiudizio cautelare rilevante.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, non accolta in sede cautelare.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025

    L'arrotondamento all'unità dei voti opera esclusivamente per la registrazione nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova né sulla formazione della graduatoria.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Individua il requisito originario del conseguimento della sufficienza nelle tre materie del semestre-filtro ai fini della selezione.

  • art. 10 D.M. n. 418/2025

    Per gli studenti già iscritti a determinati corsi, valorizza il percorso universitario pregresso ai fini dell'obbligo di frequenza, non come esonero dalla selezione d'ingresso.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Stabilisce criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, il cui recupero è condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Destina i posti residuati alla data del 28 gennaio 2026 al cambio di sede per gravi motivi o alle iscrizioni ad anni successivi al primo, senza prevedere ulteriori scorrimenti.

  • Allegato 2, punto 16, D.M. n. 418/2025

    Prevede l'utilizzo di contenitori per la custodia degli elaborati e delle schede anagrafiche, elemento considerato dal TAR nella valutazione dell'anonimato.

  • legge delega n. 26/2025

    Non impone, secondo la valutazione cautelare, l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e categorie di atenei e rimette alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di graduatoria.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Subordina l'accesso al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto non alterare tali presupposti sostanziali.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione transitoria delle università non statali riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell'accordo Stato-Regioni sul fabbisogno formativo.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l'individuazione dei destinatari.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la richiesta di ammissione in soprannumero non è coerente con censure rivolte a travolgere l'intera procedura selettiva: l'ammissione provvisoria presuppone la conservazione degli effetti della procedura e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito.
  • In una procedura di accesso programmato articolata su un semestre-filtro, gli esami universitari o il percorso accademico pregresso possono essere valorizzati secondo le specifiche previsioni regolamentari, ma non costituiscono, in assenza di una disciplina espressa, causa di esonero dalla successiva selezione nazionale.
  • Quando la disciplina concorsuale stabilisce una soglia minima di idoneità, il voto insufficiente, anche se prossimo alla sufficienza, non può essere arrotondato per consentire il superamento della prova o l'inserimento in graduatoria se l'arrotondamento previsto dalla disciplina opera soltanto ai fini della registrazione della carriera universitaria.
  • La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non è manifestamente illegittima se amplia la platea degli idonei, conserva la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e organizza i candidati in fasce differenziate secondo il merito, bilanciando affidamento, par condicio, copertura dei posti ed esigenze organizzative.
  • La mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui può risultare ragionevole quando la procedura, fondata su esami universitari già inseriti nel percorso formativo, richieda la definitiva cristallizzazione delle immatricolazioni per assicurare la continuità didattica e il regolare svolgimento dell'anno accademico.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di una mera sequenza ipotetica di irregolarità: occorrono elementi concreti idonei a dimostrare una possibilità effettiva di collegamento tra elaborato e candidato e di incidenza sulla valutazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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