Sentenza del 27/02/2015 n. 4065 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Legge reg. Calabria n. 11 del 1995 - Servizi pubblici automobilistici di interesse regionale - Contributo di sorveglianza - Importo di tassazione differenziato - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego delle richieste di rimborso relative al contributo di sorveglianza versato dal 1997 al 2001. Sosteneva che il contributo dovesse essere calcolato applicando, per ogni giorno di effettivo servizio, l'importo previsto per la fascia chilometrica corrispondente alla lunghezza della linea risultante dal disciplinare di concessione, senza considerare il numero delle corse giornaliere o i chilometri effettivamente percorsi. La Regione, invece, applicava un criterio basato sui chilometri concretamente percorsi ogni giorno, in forza della Delibera di Giunta regionale n. 6580 del 14 ottobre 1996. La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile, perché proposta solo in sede di legittimità, l'eccezione della Regione relativa alla mancata impugnazione degli atti di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il contributo va calcolato sulla lunghezza della linea in concessione, applicando l'importo della relativa fascia chilometrica per ogni giorno di effettivo servizio, senza moltiplicarlo per i chilometri o per le corse effettivamente svolte. La delibera regionale, nella parte in cui introduceva un criterio diverso e più oneroso, doveva essere disapplicata perché illegittima.
Norme richiamate
Legge regionale Calabria 10 aprile 1995, n. 11, art. 1, comma 1
I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 [...] sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa.
La legge regionale recepisce la tariffa statale allegata al D.Lgs. n. 230 del 1991, rendendola il riferimento vincolante per la misura e le modalità di calcolo del contributo regionale.
D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa allegata, voce n. 41
Contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: da 1 a 20 km 0,140; da 20,01 a 40 km 0,413; da 40,01 a 60 km 0,83; da 60,01 a 80 km 1,39; oltre 80 km 2,07.
La tariffa determina il contributo mediante importi fissi differenziati per fasce di lunghezza della linea e qualificati come misura complessiva per ogni giorno di effettivo esercizio.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822, art. 26
I concessionari di autolinee devono corrispondere [...] una tassa di sorveglianza in ragione [...] per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.
Il rinvio contenuto nella voce n. 41 riguarda la fonte legittimante dell'imposizione, ma non conserva il precedente criterio di calcolo a chilometro, modificato dalla tariffa del 1991.
Delibera della Giunta regionale Calabria 14 ottobre 1996, n. 6580
La delibera, nella parte in cui calcolava il contributo sui chilometri effettivamente percorsi ogni giorno e determinava un importo superiore a quello previsto dalla tariffa legislativa, è stata ritenuta illegittima e disapplicabile.
Risoluzione Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, n. 3 del 13 marzo 2001
Il contributo [...] va calcolato sulla base della lunghezza della linea come risultante dal disciplinare di concessione, moltiplicando l'importo corrispondente [...] per ogni giorno di effettivo servizio, astraendo dal numero delle corse giornaliere o dai chilometri giornalmente percorsi.
La risoluzione conferma l'interpretazione secondo cui rilevano la fascia chilometrica della linea e i giorni di servizio, non l'attività di trasporto concretamente realizzata ogni giorno.
Massime di principio
- Quando una legge regionale recepisce una tariffa statale, l'ente regionale deve applicare esattamente i criteri e gli importi previsti dalla tariffa, senza introdurre mediante delibera criteri più onerosi.
- Se la normativa successiva sostituisce un precedente criterio di calcolo, il rinvio alla normativa anteriore può valere solo per individuare la fonte dell'obbligazione e non per mantenerne il metodo di determinazione superato.
- Per contributi parametrati a fasce chilometriche, la base di calcolo è la lunghezza della linea risultante dal titolo concessorio, non necessariamente i chilometri effettivamente percorsi o il numero delle corse.
- Gli atti amministrativi che determinano un prelievo superiore a quello previsto dalla legge possono essere disapplicati dal giudice, in applicazione del principio di legalità dell'imposizione.
- Le eccezioni non sollevate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, soprattutto quando non sono rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
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