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Sentenza

Sentenza n. 14655/2026 - Roma, Sezione 4

Giustizia amministrativa202309740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2014 per motivi di studio e titolare di permesso di soggiorno successivamente rinnovato fino al 2 novembre 2021, ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Roma il 1° marzo 2023. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 12 della direttiva 2008/115/CE per omessa traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero, con lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo deduceva l’erroneità dei presupposti di fatto e la sussistenza dei requisiti per il rinnovo, sostenendo che il certificato universitario avrebbe indicato un’iscrizione al terzo anno fuori corso e non al quinto, che l’emergenza COVID-19 avrebbe costituito causa di forza maggiore, che un piano di studi triennale approvato dall’università avrebbe dimostrato la possibilità di completare il percorso e che il diniego avrebbe violato il diritto all’istruzione e l’art. 8 CEDU. Il ricorrente aveva superato sei verifiche di profitto dal 2014, a fronte dei requisiti normativi, e aveva presentato l’istanza di rinnovo l’11 novembre 2021.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che il decreto conteneva in calce una sintesi del dispositivo e della motivazione in lingua inglese, con indicazione dell’impossibilità di procedere alla traduzione in cinese; pertanto, l’obbligo regolamentare di traduzione era stato osservato mediante l’uso di una lingua veicolare. In ogni caso, l’eventuale omessa o incompleta traduzione avrebbe costituito una mera irregolarità non invalidante, poiché il ricorrente aveva conosciuto il contenuto dell’atto, partecipato al procedimento mediante memoria presentata dopo il preavviso di rigetto e proposto un ricorso tempestivo e articolato. L’art. 12 della direttiva 2008/115/CE è stato ritenuto non applicabile, poiché riguarda le decisioni di rimpatrio, di divieto d’ingresso e di allontanamento, non il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno. Il TAR ha inoltre osservato che, trattandosi di attività vincolata, sarebbe stato comunque applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che l’art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 subordinino il rinnovo al superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi, oltre a porre un limite massimo di permanenza pari a tre anni oltre la durata regolare del corso. Tali disposizioni configurano un potere sostanzialmente vincolato, limitato alla verifica tecnico-ricognitiva della documentazione. Il ricorrente aveva superato soltanto sei esami in sette anni accademici, con una media inferiore a una verifica annua, e aveva comunque superato il limite massimo di permanenza. Il richiamo alla pandemia è stato ritenuto generico e non supportato da documentazione relativa a un impedimento personale; inoltre, il ritardo risultava già maturato prima dell’emergenza COVID-19 e il maggior numero di esami era stato sostenuto proprio durante e dopo il periodo pandemico. Il piano di studi depositato nel dicembre 2022 era successivo alla domanda di rinnovo, riguardava propositi futuri e non poteva integrare retroattivamente requisiti già necessari al momento della domanda; la sua attuazione avrebbe inoltre comportato un’ulteriore permanenza oltre il limite massimo. Il diritto all’istruzione non attribuisce a un cittadino di Paese terzo un diritto incondizionato al soggiorno in deroga ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale. Le spese sono state compensate, con conferma dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 2 e 3, d.P.R. n. 394/1999

    traduzione degli atti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dello straniero nella lingua conosciuta o, se impossibile, in una lingua veicolare

    L’obbligo è adempiuto mediante una traduzione anche sintetica in lingua veicolare quando sia dichiarata e dimostrata l’impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero.

  • art. 12 direttiva 2008/115/CE

    garanzie procedurali riferite alle decisioni di rimpatrio, di divieto d’ingresso e di allontanamento

    La disposizione non si applica direttamente al diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, distinto dal provvedimento di rimpatrio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La partecipazione al procedimento e la presentazione di memorie hanno consentito al ricorrente di conoscere e contestare efficacemente i presupposti del diniego.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso

    Il giudice ha ritenuto astrattamente applicabile la disposizione al diniego di rinnovo, in ragione della natura vincolata del potere esercitato.

  • art. 39, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per motivi di studio non possono essere rilasciati per un periodo superiore a tre anni oltre la regolare durata del corso di studio

    La norma pone un limite temporale massimo alla permanenza per motivi di studio, oltre il quale il titolo non può essere rinnovato.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    il rinnovo è subordinato al superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche in ciascuno degli anni successivi, salva la possibilità di deroga in presenza di gravi motivi di salute o di cause di forza maggiore debitamente documentati

    Il rinnovo richiede il raggiungimento dei requisiti minimi di profitto e il rispetto del limite temporale massimo; la deroga esige motivi personali, gravi e debitamente documentati.

  • art. 8 CEDU

    rispetto della vita privata

    Non attribuisce al cittadino di Paese terzo un diritto autonomo e incondizionato al soggiorno in deroga ai requisiti nazionali per il permesso di studio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio costituisce esercizio di un potere sostanzialmente vincolato quando l’amministrazione deve verificare il numero degli esami superati e il rispetto del limite massimo di permanenza; l’attività amministrativa consiste nella verifica tecnico-ricognitiva della documentazione prodotta.
  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiede il superamento di almeno una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche in ciascuno degli anni successivi, oltre al rispetto del limite massimo di permanenza di tre anni oltre la durata regolare del corso.
  • La deroga ai requisiti di profitto per gravi motivi di salute o cause di forza maggiore richiede una documentazione specifica riferita alla posizione personale dello straniero; il generico richiamo agli effetti collettivi di un’emergenza non è sufficiente.
  • Un piano di studi o un progetto formativo predisposto dopo la domanda di rinnovo, relativo ad attività future, non può integrare retroattivamente requisiti che dovevano essere già posseduti al momento della domanda e non può derogare al limite massimo di permanenza previsto per il soggiorno per studio.
  • L’obbligo di traduzione degli atti concernenti il soggiorno dello straniero è adempiuto mediante una traduzione anche sintetica in una lingua veicolare quando sia dichiarata l’impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta. In ogni caso, l’omessa o incompleta traduzione non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto se lo straniero ne ha avuto piena conoscenza ed è stato concretamente posto in condizione di esercitare il diritto di difesa.
  • Il diritto all’istruzione e il diritto al rispetto della vita privata non attribuiscono al cittadino di Paese terzo un diritto incondizionato al soggiorno in Italia in deroga ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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