Regolamento (UE) 2021/783
Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce LIFE come programma dell’Unione per il periodo 2021-2027, con una forte vocazione operativa: sostegno a progetti, coordinamento, assistenza tecnica, governance, replicazione di buone pratiche e mobilitazione di investimenti. La struttura è articolata in due settori, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno suddiviso in sottoprogrammi specifici. Il testo disciplina anche bilancio, tassi di cofinanziamento, ammissibilità, finanziamenti cumulativi, cooperazione con paesi terzi, monitoraggio, valutazione, trasparenza e transizione dal precedente LIFE.
Istituzione del programma LIFE 2021-2027 per il finanziamento di azioni in materia di ambiente e clima, con abrogazione del regolamento (UE) n. 1293/2013.
Ambito di applicazione
Si applica al programma dell’Unione LIFE per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, destinato a sostenere progetti, azioni e strumenti finanziari relativi ad ambiente e azione per il clima. Riguarda soggetti giuridici pubblici e privati ammissibili secondo il regolamento, incluse organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche, imprese, organizzazioni internazionali e, a condizioni specifiche, soggetti stabiliti in Stati membri, paesi/territori d’oltremare, paesi terzi associati o altri paesi terzi indicati nei programmi di lavoro; le persone fisiche sono escluse. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è aperto anche a determinati paesi terzi, secondo accordi e condizioni specifiche; prevede inoltre una disciplina particolare per paesi e territori d’oltremare e per la transizione dai programmi precedenti.
Regolamento (UE) 2021/783 – programma LIFE
Il regolamento istituisce il nuovo programma LIFE per il periodo 2021-2027, confermandolo come lo strumento UE specificamente dedicato a ambiente e azione per il clima. Il testo recepisce l’esigenza di continuità con il programma precedente, ma lo aggiorna in funzione del Green Deal europeo, degli impegni climatici di Parigi, degli obiettivi di biodiversità e della necessità di migliorare l’attuazione concreta della normativa ambientale e climatica.
Finalità strategiche e impostazione generale
LIFE è concepito come programma "catalizzatore": non finanzia solo singoli interventi, ma mira a sviluppare, dimostrare, diffondere e replicare soluzioni tecniche e strategiche già efficaci, rafforzando al contempo governance, capacità amministrative, sensibilizzazione e integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell’Unione. Il regolamento insiste più volte sulle sinergie con altri strumenti UE e sulla prevenzione del doppio finanziamento.
Ambito materiale e struttura del programma
Il programma si articola in due settori: Ambiente e Azione per il clima. Il primo comprende i sottoprogrammi Natura e biodiversità ed Economia circolare e qualità della vita; il secondo include Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e Transizione all’energia pulita. La struttura riflette una logica di intervento sia settoriale sia trasversale, con forte attenzione alla biodiversità, alla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, alla circolarità, alla neutralità climatica e alla transizione energetica.
Obiettivi e tipologie di intervento
L’obiettivo generale è favorire il passaggio a un’economia sostenibile, circolare, efficiente sul piano energetico, basata sulle rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente, contribuendo nel contempo alla tutela, al ripristino e al miglioramento della qualità dell’ambiente e al contrasto della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi. Gli obiettivi specifici coprono tre direttrici: innovazione e dimostrazione, attuazione e controllo della normativa, effetto leva per la diffusione su larga scala e la mobilitazione di investimenti.
Regime finanziario
La dotazione complessiva è pari a 5 432 000 000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione è orientata in modo marcato a Ambiente, ma con una quota importante per il clima. Il regolamento fissa inoltre un vincolo minimo del 60 % delle risorse destinate alle sovvenzioni di azioni del settore Ambiente a favore di Natura e biodiversità. Quanto alle forme di sostegno, il programma può operare mediante sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. Almeno l’85 % del bilancio deve essere destinato a forme di finanziamento direttamente collegate alle azioni del programma o ai relativi strumenti finanziari, secondo quanto precisato nei programmi di lavoro pluriennali.
Cofinanziamento e criteri di priorità
I tassi massimi di cofinanziamento sono differenziati per tipologia di azione: in linea generale 60 %, 75 % per taluni progetti del sottoprogramma Natura e biodiversità relativi a habitat o specie prioritarie, e 70 % per le azioni di cui all’articolo 11, paragrafo 6. Per i progetti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, il tasso massimo può arrivare al 95 % nel primo programma di lavoro pluriennale e al 75 % nel secondo. La qualità costituisce il criterio generale di selezione, accompagnato da priorità per il rapporto costi/efficacia, l’effetto catalizzatore, la replicabilità, le sinergie fra sottoprogrammi e l’attenzione alle aree con specifiche vulnerabilità.
Soggetti ammissibili e partecipazione internazionale
Possono beneficiare del programma soggetti giuridici stabiliti in Stati membri, paesi e territori d’oltremare connessi, paesi terzi associati o altri paesi terzi indicati nei programmi di lavoro, oltre a soggetti costituiti ai sensi del diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali. Le persone fisiche sono escluse. Il regolamento apre inoltre alla partecipazione di paesi terzi sulla base di accordi specifici, imponendo però garanzie in materia di contributi, equilibrio economico, assenza di poteri decisionali e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Sovvenzioni senza invito e organizzazioni beneficiarie
Un profilo rilevante, specie per gli operatori del settore, è la previsione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per IMPEL, ENPE ed EUFJE, in considerazione del loro ruolo nella cooperazione europea sulla conformità e sul controllo del diritto ambientale. Il regolamento consente inoltre sovvenzioni di funzionamento a favore di ONG e reti senza scopo di lucro attive soprattutto in ambiente, clima e transizione energetica.
Governance, monitoraggio e valutazione
Il programma è accompagnato da un sistema di monitoraggio basato su indicatori di realizzazione e di risultato, riportati nell’allegato II, con possibilità per la Commissione di integrarli mediante atti delegati fino al 31 dicembre 2028. Sono previsti obblighi informativi proporzionati per i beneficiari, valutazioni intermedie e finali, e un’attenzione specifica alla misurazione del contributo del programma agli obiettivi climatici e di biodiversità, inclusi gli obiettivi di spesa UE del 30 % per il clima e del 7,5 % nel 2024 e del 10 % nel 2026-2027 per la biodiversità.
Continuità con il passato e applicazione temporale
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 con effetto dal 1 gennaio 2021, ma preserva la continuità delle azioni avviate in base alla disciplina precedente. È prevista anche la possibilità di utilizzare il bilancio LIFE per coprire costi di transizione e per gestire eventuali progetti non conclusi entro il 31 dicembre 2027. Il regolamento entra in vigore alla pubblicazione ed è applicabile dal 1 gennaio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione, durata e finalità del programma
L’articolo 1 istituisce il programma LIFE per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ne definisce oggetto, durata e regole di finanziamento. Il programma è l’asse finanziario UE dedicato a ambiente e clima e sostituisce il precedente LIFE 2014-2020.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 stabilisce come obiettivo generale il contributo alla transizione verso un’economia sostenibile, circolare, efficiente sotto il profilo energetico, basata sulle rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente. Gli obiettivi specifici sono: sviluppo e dimostrazione di tecniche e approcci innovativi; sostegno all’attuazione, sorveglianza e applicazione della normativa e delle politiche UE; funzione di catalizzatore per la diffusione su larga scala, la replicazione, l’integrazione nelle altre politiche e la mobilitazione di investimenti.
Struttura in settori e sottoprogrammi
L’articolo 4 divide LIFE in due settori: «Ambiente» e «Azione per il clima». Il primo comprende «Natura e biodiversità» ed «Economia circolare e qualità della vita»; il secondo comprende «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici» e «Transizione all’energia pulita».
Dotazione finanziaria e ripartizione del bilancio
L’articolo 5 fissa la dotazione complessiva in 5 432 000 000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è: 3 488 000 000 EUR per Ambiente, di cui 2 143 000 000 EUR per Natura e biodiversità e 1 345 000 000 EUR per Economia circolare e qualità della vita; 1 944 000 000 EUR per Azione per il clima, di cui 947 000 000 EUR per Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e 997 000 000 EUR per Transizione all’energia pulita. Almeno il 60 % delle risorse destinate alle sovvenzioni di azioni del settore Ambiente va a Natura e biodiversità.
Forme di finanziamento, quota minima di spesa e cofinanziamento
L’articolo 9 prevede gestione diretta o indiretta, e ammette sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari nelle operazioni di finanziamento misto. Almeno l’85 % del bilancio deve essere destinato alle sovvenzioni di cui all’articolo 11, par. 2 e 6, alle altre forme di finanziamento previste nel programma di lavoro o, se del caso, agli strumenti finanziari. I tassi massimi di cofinanziamento sono in generale del 60 %, del 75 % per taluni progetti Natura e biodiversità su habitat/specie prioritarie, e del 70 % per le azioni dell’articolo 11, par. 6; per i progetti dell’articolo 11, par. 4, il cofinanziamento non supera il 95 % nel primo programma di lavoro pluriennale e scende al 75 % nel secondo.
Ammissibilità delle azioni e tipologie di intervento
L’articolo 11 limita il finanziamento alle azioni che attuano gli obiettivi dell’articolo 3 e individua le categorie ammissibili: progetti strategici di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione standard e altre azioni di coordinamento/sostegno, incluse sensibilizzazione, divulgazione e rafforzamento delle capacità. Sono previste regole specifiche per i progetti Natura 2000, per l’assistenza tecnica agli Stati membri con «scarsa partecipazione in maniera efficace», per attività svolte fuori dallo Stato membro quando necessarie, e per sovvenzioni di funzionamento a ONG attive nell’ambiente, clima e transizione energetica.
Soggetti ammissibili e partecipazione di paesi terzi
L’articolo 12 ammette soggetti giuridici stabiliti in Stati membri, paesi e territori d’oltremare connessi, paesi terzi associati o altri paesi terzi indicati nel programma di lavoro, nonché soggetti costituiti ai sensi del diritto UE e organizzazioni internazionali; le persone fisiche non sono ammesse. I soggetti di paesi terzi non associati possono partecipare solo eccezionalmente se necessario al conseguimento degli obiettivi e, di regola, a loro carico.
Aggiudicazione diretta a determinati organismi
L’articolo 13 consente, in deroga alla procedura ordinaria, la concessione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli organismi elencati nell’allegato I: IMPEL, ENPE ed EUFJE.
Criteri di selezione e priorità progettuali
L’articolo 14 stabilisce che i criteri di aggiudicazione siano definiti nei programmi di lavoro pluriennali e negli inviti a presentare proposte, privilegiando interesse per l’Unione, rapporto costi/efficacia, coerenza tecnica e finanziaria, capacità di contribuire agli obiettivi LIFE, replicabilità, effetto catalizzatore, sinergie tra sottoprogrammi e attenzione a aree geografiche vulnerabili o con specifiche esigenze.
Acquisto di terreni
L’articolo 15 ammette i costi di acquisto di terreni solo se funzionali alla rete Natura 2000, se rappresentano l’unico o il più efficace mezzo per il risultato di conservazione, se il terreno è riservato a lungo termine a usi coerenti con gli obiettivi LIFE e se lo Stato membro assicura la destinazione permanente alla conservazione.
Finanziamenti cumulativi e marchio di eccellenza
L’articolo 16 consente il cumulo con altri programmi UE purché non si finanzino gli stessi costi e non si superino i costi ammissibili complessivi; disciplina anche il sostegno di FESR, FSE+ e FEASR a progetti LIFE premiati con il «marchio di eccellenza», se valutati, conformi ai requisiti minimi e non finanziabili per vincoli di bilancio.
Programmi di lavoro pluriennali e inviti a presentare proposte
L’articolo 18 affida alla Commissione l’adozione, mediante atti di esecuzione, di programmi di lavoro pluriennali, adottati secondo la procedura d’esame. Tali programmi definiscono ripartizione delle risorse, massimali per diverse forme di finanziamento, temi e strategie prioritarie, durata massima dei progetti, calendari degli inviti, metodologia tecnica, criteri di selezione, tassi di cofinanziamento e regole sul cumulo. Il primo programma dura quattro anni, il secondo tre.
Monitoraggio, indicatori e obiettivi di spesa climatica e biodiversità
L’articolo 19 impone alla Commissione di riferire sui progressi del programma in base agli indicatori dell’allegato II e le conferisce poteri delegati per rivedere o integrare tali indicatori e per definire un quadro di sorveglianza e valutazione. È previsto l’obbligo di raccolta dati a livello di progetto; il regolamento indica che il 61 % dell’importo complessivo è atteso contribuire agli obiettivi climatici e collega il programma agli obiettivi di spesa per la biodiversità pari al 7,5 % nel 2024 e al 10 % nel 2026-2027.
Valutazione intermedia e finale
L’articolo 20 prevede una valutazione intermedia entro 42 mesi dall’inizio dell’attuazione, nonché una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1. Le valutazioni devono esaminare efficienza, conseguimento degli obiettivi, sinergie, contributo al valore aggiunto UE, coinvolgimento delle parti interessate, impatto sulla conservazione di habitat e specie e copertura geografica.
Comunicazione, pubblicità e logo LIFE
L’articolo 21 impone ai beneficiari di dare visibilità al finanziamento UE e di usare il logo LIFE, disciplinato nell’allegato III. La Commissione svolge azioni di informazione e comunicazione e utilizza le risorse anche per la comunicazione istituzionale delle priorità politiche correlate agli obiettivi del programma.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 24 abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 con effetto dal 1 gennaio 2021. L’articolo 25 mantiene la continuità per le azioni avviate ai sensi dei regolamenti precedenti, consente l’uso di risorse per la transizione e disciplina l’uso dei rientri di capitale e delle restituzioni come entrate con destinazione specifica. L’articolo 26 prevede entrata in vigore alla pubblicazione e applicazione dal 1 gennaio 2021.
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