Cassazione Civile, Sentenza n. 29398/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 22627/2020 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Edilizia Brasilia contro la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila. La ricorrente denunciava un presunto "errore percettivo" nella valutazione del contenuto del lodo arbitrale (20/05/1996): sosteneva che il lodo avesse riconosciuto una sola voce di danno (£ 300.000.000 annui) e solo pleonasticamente fatto riferimento a indennità mensili di £ 25.000.000 "eventualmente" dovute fino al rilascio, mentre la Corte avrebbe invece ritenuto che il lodo avesse riconosciuto il "maggior danno" ex art. 1591 c.c. La richiesta mirava dunque a far ritenere sussistente un errore di fatto nella precedente ordinanza, idoneo a fondare la revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse un problema di interpretazione (ermeneutica) del lodo arbitrale e non un errore di fatto suscettibile di revocazione; inoltre la questione era già stata dibattuta tra le parti, difettando quindi il requisito dell'oggetto di revocazione come fatto non previamente controverso. Perciò il ricorso non poteva essere accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00 più € 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e accessori di legge, e al possibile versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1591 cod. civ.
Riferito nel quadro della controversia come il possibile fondamento giuridico del cosiddetto "maggior danno"; la Corte ha ritenuto che l'accertamento se il lodo avesse riconosciuto il maggior danno ex art. 1591 fosse questione ermeneutica e non fatto rilevante ai fini della revocazione.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Norma richiamata dalla ricorrente per inquadrare la presunta nullità; la Corte ha valutato che la censura riguardava interpretazione giuridica e non un errore di diritto integrabile nei motivi ammessi dalla revocazione secondo i parametri indicati.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al presunto vizio procedurale; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un vizio processuale di tal genere, poiché la controversia verteva su interpretazione del lodo già dibattuta.
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Citato nel testo della decisione come riferimento alla tipologia di vizio revocatorio (errore di fatto) che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare; la Corte ha stabilito che non si trattava di errore di fatto ma di valutazione interpretativa.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Richiamato nell'intestazione come riferimento alla revocazione; tuttavia la Corte ha esaminato il ricorso alla stregua dei principi sulla revocazione e sulla distinzione tra errore di fatto e interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che consente l'aggiunta di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Richiamata per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo cui la ricorrente può essere tenuta; la Corte ha disposto l'applicazione di tale principio.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata come precedente in tema di contributo unificato e condizioni per il suo versamento; la Corte ha fatto riferimento a questo orientamento per sostenere l'obbligo supplementare per la ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per fatti nuovi o errori di percezione di fatti non controversi; non è lo strumento appropriato per rimettere in discussione valutazioni ermeneutiche o interpretazioni giuridiche di atti (come lodi arbitrali).
- Se la questione (es. il contenuto di un lodo arbitrale) è stata già oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi, manca il requisito necessario per la revocazione basata su presunti 'fatti' non valutati: non si può usare la revocazione per rianalizzare questioni già dibattute.
- Le controversie sulla portata o sull'interpretazione di una clausola contrattuale o di un lodo arbitrale vanno dedotte e impugnate con gli strumenti ordinari (impugnazioni, azioni previste dall'arbitrato) piuttosto che con la revocazione, salvo che emergano fatti nuovi e rilevanti.
- Chi propone ricorso per revocazione deve documentare un errore di fatto concreto e non meramente un dissenso sull'interpretazione; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile e può essere condannato alle spese e ad ulteriori contributi.
- Prima di proporre una revocazione, verificare se la questione sia realmente un fatto nuovo o inesatto non oggetto di precedente controversia; in caso contrario conviene valutare altri rimedi processuali o impugnazioni specifiche dell'atto arbitrale.
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