Sentenza del 21/04/2021 n. 597 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - società concessionaria di servizi - deducibilità dell'ammortamento del valore delle aree - è possibile - società appaltatrice - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'omessa deduzione della quota-parte di ammortamento del valore degli immobili (aree/beni immobili) nella base imponibile IRAP; l'amministrazione aveva ritenuto non deducibile tale quota considerandola non riconoscibile in presenza di un rapporto qualificato come appalto/servizio reso dall'impresa
La decisione
il giudice ha ritenuto che il rapporto fosse una concessione di servizi e non un contratto di appalto, perché non vi era traslazione del rischio economico sull'impresa. Ne consegue che la società concessionaria ha diritto a dedurre dalla base imponibile IRAP la quota-parte di ammortamento relativa ai beni immobili senza le variazioni in aumento contestate dall'amministrazione; quindi l'impugnazione della società è accolta e l'accertamento annullato/rectificato nella parte relativa a tale maggiorazione
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (disciplina IRAP)
la norma sull'IRAP è stata interpretata nel senso che sono riconoscibili nella determinazione della base imponibile gli ammortamenti di competenza, nei limiti e secondo i criteri civilistici e fiscali, quando il rapporto contrattuale non comporti una diversa qualificazione economica che ne impedisca la deducibilità
Codice Civile, art. 1655 (appalto)
la distinzione fra appalto e concessione è stata ricostruita richiamando il criterio della traslazione del rischio economico: l'appalto implica generalmente assunzione del rischio di gestione da parte dell'appaltatore, mentre nella concessione di servizi mancando tale traslazione il rapporto non può essere ricondotto alla disciplina dell'appalto
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto come concessione di servizi (e non appalto) occorre valutare se il concessionario abbia effettivamente trasferito su di sé il rischio economico della gestione: assenza di rischio economico porta a qualificazione come concessione.
- Quando il rapporto è una concessione e il concessionario mantiene la proprietà o non assume il rischio economico, gli ammortamenti dei beni impiegati nel servizio possono essere considerati rilevanti ai fini IRAP e dedotti nella misura di competenza senza le maggiorazioni che l'amministrazione potrebbe pretendere trattandolo come appalto.
- La prova della natura del rapporto (concessione vs appalto) è documentale e fattuale: contratti, clausole su rischio e oneri, ripartizione dei ricavi/costi, responsabilità per perdite e investimenti sono elementi decisivi.
- Per il contribuente è consigliabile dettagliare nel contratto e nella documentazione contabile la mancanza di trasferimento del rischio economico (clausole, garanzie, meccanismi di remunerazione) e contabilizzare separatamente gli ammortamenti riferiti ai beni strumentali impiegati nel servizio.
- Per l'amministrazione finanziaria, prima di riassegnare la qualificazione contrattuale e negare deduzioni, va compiuta un'analisi del rischio economico effettivamente sopportato dall'impresa e verificata la corrispondenza tra realtà economica e qualificazione giuridica formale.
- In situazioni incerte conviene ricorrere a perizie o pareri tecnici che dimostrino la natura della gestione del rischio e l'effettivo utilizzo dei beni, oltre a considerare accordi operativi che definiscano responsabilità e remunerazione.
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