Sentenza del 01/02/2019 n. 3072 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise sostenendo che le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per i finanziamenti a medio e lungo termine spettassero esclusivamente alle banche e agli istituti di credito, e non anche agli intermediari finanziari. Secondo l'Agenzia, la Commissione regionale avrebbe quindi erroneamente equiparato gli intermediari finanziari alle banche ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte indirette e della relativa imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la spettanza delle agevolazioni alla società F. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, che ha dichiarato illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dal beneficio, e sulla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 19106 del 2018, secondo cui le agevolazioni dell'art. 15 si applicano anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, poiché la società F. non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine [...] effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano [...] il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La disposizione prevede un regime di esenzione per le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine. In seguito all'intervento della Corte costituzionale, il beneficio deve essere applicato anche alle analoghe operazioni realizzate da intermediari finanziari qualificati, nonostante il testo originario facesse riferimento alle aziende e agli istituti di credito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17
Gli enti che effettuano le operazioni agevolate dall'art. 15 devono corrispondere, in luogo delle imposte ordinarie esentate, un'imposta sostitutiva.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107
La norma individua l'albo degli intermediari finanziari rilevanti ai fini dell'applicazione del regime agevolativo, purché siano soggetti qualificati e autorizzati secondo la disciplina bancaria.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 47
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate insieme all'art. 107 per sostenere una distinzione tra banche e intermediari finanziari, ma tale impostazione è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite.
Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2017
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, nella parte in cui escludeva dall'agevolazione le analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19106 del 18 giugno 2018
Le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107.
La pronuncia ha stabilito in modo vincolante che gli intermediari finanziari iscritti all'albo possono beneficiare del regime agevolato per i finanziamenti a medio e lungo termine, alle condizioni previste dalla normativa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per i finanziamenti a medio e lungo termine non possono essere negate agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dalla normativa bancaria quando questi realizzano operazioni analoghe a quelle effettuate dalle banche.
- Quando una disposizione agevolativa contiene una distinzione non giustificata tra operatori economicamente equivalenti, la norma può essere interpretata o dichiarata illegittima in modo da estendere il beneficio alla categoria ingiustamente esclusa.
- Per ottenere il beneficio è necessario verificare sia la qualifica dell'operatore finanziario sia la natura del finanziamento, che deve essere a medio o lungo termine e rientrare nell'ambito oggettivo previsto dalla legge.
- L'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari e il rispetto dei requisiti autorizzativi costituiscono elementi essenziali per invocare l'applicazione del regime agevolato.
- In situazioni analoghe, l'amministrazione finanziaria non può fondare il diniego del beneficio sulla sola circostanza che il soggetto non sia una banca, se l'intermediario finanziario è qualificato e l'operazione è sostanzialmente equivalente.
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