Cassazione Penale, Sentenza n. 02295/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in esecuzione della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione (Terza Sezione), ha rideterminato la somma sottoposta a sequestro preventivo per equivalente ripartendo l'importo complessivo in parti uguali tra alcuni correi senza previamente accertare, per ciascun concorrente, l'effettivo accrescimento patrimoniale derivante dal reato; censura della mancata verifica probatoria del profitto individuale e della illegittima esclusione di alcuni coindagati dalla ripartizione paritaria, nonché carenza di motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando la violazione dell'art. 627 c.p.p. per omissione dell'accertamento dell'avvenuto accrescimento patrimoniale del Gallo e per mancata motivazione che giustificasse l'adozione del criterio residuale della ripartizione paritaria senza aver prima tentato l'individuazione del profitto spettante a ciascun compartecipe. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, il quale dovrà svolgere il necessario esame probatorio e motivare puntualmente la misura del sequestro alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite (Massini) e delle regole cautelari.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il giudice deve motivare l'adeguatezza e proporzionalità del sequestro e accertare le ragioni per le quali si ritiene che il singolo abbia conseguito una determinata quantità di profitto; omissione di tale accertamento rende il provvedimento viziato.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme procedurali applicabili al riesame; impone esigenze di motivazione e di rispetto del contraddittorio nelle misure cautelari.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari richiamati a fondamento dell'obbligo di spiegare le ragioni che giustificano il sequestro cautelare.
art. 110 cod. pen.
Regola la responsabilità del concorso di persone nel reato; nel contesto è richiamata per escludere la solidarietà passiva in tema di confisca e per inquadrare la necessità di accertare il profitto di ciascun concorrente.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49
Normativa sull'accisa richiamata per il tipo di reato contestato (evadere accisa/IVA su prodotti petroliferi); usata per definire la natura del profitto illecito oggetto di sequestro.
Sentenza Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Principio deciso: in caso di concorso di persone la confisca/il sequestro per equivalente deve essere disposto limitatamente a quanto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; la ripartizione paritaria è residuale e percorribile solo dopo che sia risultato impossibile individuare la quota di ciascuno; medesimi principi operano in sede cautelare con obbligo motivazionale rigoroso.
Altra giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata (es. Ellade, Botticelli, Zambito)
Richiamo ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nelle misure cautelari che non possono incidere oltre quanto il provvedimento definitivo disporrà.
Massime di principio
- Quando più persone concorrono in un reato che produce profitto illecito, il sequestro preventivo per equivalente deve essere parametrato all'effettivo profitto attribuibile a ciascun concorrente; il giudice è tenuto ad accertare e motivare, con valutazione probatoria, la quota di arricchimento di ciascuno.
- La ripartizione in parti uguali del profitto tra i correi è una regola residuale: può essere adottata solo se, dopo un concreto e documentato tentativo istruttorio, non risulta possibile determinare la quota spettante a ciascun compartecipe.
- In sede cautelare valgono i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: il provvedimento di sequestro deve contenere una motivazione che permetta di verificare la congruità del vincolo rispetto alla futura confisca definitiva.
- Spetta al pubblico ministero l'onere principale di provare il quantum del profitto attribuito a ciascun concorrente; tuttavia il singolo indagato può fornire elementi a discarico per dimostrare l'inesistenza o l'inferiorità dell'accrescimento a proprio favore.
- Il giudice del riesame, anche se rimesso a riesaminare solo la quantificazione, non è vincolato a soluzioni meccaniche e deve svolgere le verifiche necessarie per accertare la presenza e la misura dell'arricchimento patrimoniale individuale prima di ricorrere al criterio paritario.
- La carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora o sull'avvenuto accrescimento patrimoniale determina la nullità del provvedimento cautelare e l'obbligo di nuovo esame da parte dell'autorità competente.
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