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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 759/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della classificazione doganale di una partita di fotocamere digitali compatte Polaroid Cube / Cube Plus importate dalla Cina. L'Ufficio aveva classificato i prodotti come videocamere/action-cam (NC 8525.80.99) applicando il Reg. di esecuzione (UE) n. 876/2014; le società avevano chiesto la qualificazione come fotocamere digitali (NC 8525.80.30). In primo grado la CTP aveva accolto i contribuenti; in appello la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che i prodotti fossero fotocamere digitali. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione sostenendo che la CTR ha errato nell'applicare i criteri di classificazione doganale e ha omesso di valutare l'applicabilità del Reg. 876/2014 e delle note esplicative concernenti le action-cam.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, stabilendo i criteri distintivi da applicare: per discriminare tra fotocamere digitali (NC 8525.80.30) e videocamere digitali (NC 8525.80.91/99) il criterio essenziale è la qualità e soprattutto la durata della registrazione video (capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti a 800×600 pixel o più a 23 fps o più); tra 8525.80.91 e 8525.80.99 la sottovoce 99 si applica solo se l'apparecchio può registrare file video/audio provenienti da fonti diverse dall'obiettivo (input autonomo da fonti esterne). La Corte ha inoltre rilevato l'inapplicabilità del Reg. 876/2014 in quanto dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia, e ha censurato la CTR per avere considerato essenziali requisiti (es. presenza congiunta di memoria interna e supporto esterno, uso dello zoom ottico) che le note NC non indicano come discrimen essenziale. La CTR dovrà ora verificare concretamente, anche in relazione a file spezzettati, se i modelli Cube/Cube Plus soddisfano i parametri di durata/risoluzione o se, alternativamente, siano classificabili nelle sottovoci 8525.80.91 o 8525.80.99 secondo le regole indicate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 (allegato I, nomenclatura combinata)

    prevede le sottovoci NC 8525 80 30 (Fotocamere digitali), NC 8525 80 91 (Videocamere digitali) e NC 8525 80 99 (Videocamere digitali - altri)

    La Corte indica che la nomenclatura e le sue note esplicative sono il riferimento primario: la classificazione va operata in base alle caratteristiche oggettive e alla funzione principale del prodotto; per prodotti a doppia funzione occorre applicare la nota 3 della sezione XVI e la Regola 3(b) dell'Allegato I per determinare la componente essenziale

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata / Note esplicative del Sistema Armonizzato (es. 2015/C 076/01)

    Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

    La Corte ritiene che qualità (risoluzione) e soprattutto durata (30 minuti ininterrotti) della registrazione video siano il discrimine essenziale per escludere la classificazione come fotocamera e ricondurre al regime delle videocamere

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 (Commissione) (relativo alle action-cam)

    descrive le 'action cam' come apparecchi aventi determinate caratteristiche (obiettivo ultragrandangolare, interfaccia micro USB, alloggiamento per micro SD, non progettati per essere tenuti in mano, destinati a riprese dinamiche)

    La CTR aveva fatto riferimento al regolamento per inquadrare i prodotti come action-cam; la Cassazione però ricorda che tale regolamento è stato dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia nella causa GROFA e la Corte non può estendere la sottovoce 8525.80.99 oltre i limiti stabiliti dalla NC e dalle note esplicative

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2014

    Citato come strumento che distingue analiticamente le sottovoci (in particolare profili tecnici tra 8525.80.91 e 8525.80.99); la Corte utilizza la disciplina e la giurisprudenza di riferimento per tracciare i criteri di distinzione

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE, GROFA (Cause riunite C-435/15 e C-666/15, 22 marzo 2017)

    la caratteristica essenziale della sottovoce 8525 80 99 consiste nella capacità di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo

    La Corte di Cassazione richiama questa pronuncia per affermare che la sottovoce 99 richiede la capacità di registrare file provenienti da fonti esterne; inoltre ricorda che con tale pronuncia la CGUE ha dichiarato invalido il Reg. 876/2014 nella parte in cui estendeva la portata della sottovoce 99

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-372/17, C-810/18, C-58/14 etc.)

    Usata dalla Cassazione per consolidare i principi: priorità delle caratteristiche oggettive, considerazione della funzione principale rilevabile anche dall'uso commerciale, prevalenza della durata di registrazione quale criterio discriminante per apparecchi a doppia funzione

Massime di principio

  • Per classificare apparecchi che scattano foto e registrano video la discrimen principale è tecnico-funzionale: verificare se il dispositivo può registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di video a 800×600 pixel (o più) a 23 fps (se sì, tende a rientrare nelle voci videocamere).
  • La distinzione tra sottovoce 8525.80.91 e 8525.80.99 dipende dalla capacità di registrare file provenienti da fonti esterne in modo autonomo: la voce 99 richiede input autonomo da fonti esterne (registrazione di segnali esterni), non è sufficiente la mera presenza di porte USB o schede rimovibili.
  • La presenza o assenza dello zoom ottico e la presenza congiunta di memoria interna e supporto esterno non sono, di per sé, criteri essenziali: sono elementi da valutare ma non determinanti se contrastano con i requisiti di durata/risoluzione o con la capacità di input da fonti esterne.
  • In caso di file video spezzettati in più file consecutivi, la verifica deve focalizzarsi sulla continuità funzionale della registrazione (la suddivisione in più file non esclude la registrazione ininterrotta ai fini del criterio dei 30 minuti).
  • In presenza di dubbi interpretativi sul senso e portata di atti della Commissione che sembrino estendere la nomenclatura, occorre fare riferimento alle note esplicative della NC e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; atti di esecuzione che travalicano la NC possono essere dichiarati invalsi/inapplicabili.
  • Nei ricorsi doganali che riguardano specifiche caratteristiche tecniche, il giudice può rinviare la causa per accertamenti tecnici puntuali (misurazione della durata/resoluzione della registrazione e prova della capacità di registrare input esterni).

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