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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40784/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (20/03/2023) contestando: 1) travisamento probatorio e mancata valutazione delle prove relative alla cronologia delle opere e all'esclusione della loro partecipazione alla lottizzazione materiale; 2) errata applicazione degli artt. 30 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 sostenendo che l'area era pregressamente urbanizzata e dunque non configurabile la lottizzazione abusiva; 3) illegittimità della conferma della confisca in presenza di prescrizione (riferendosi ai principi delle Sezioni Unite Perroni); 4) violazione del principio di proporzionalità nella misura ablativa; 5) presunta carenza motivazionale per richiamo per relationem alla sentenza di primo grado; 6) nullità delle statuizioni civili perché l'Azienda Ospedaliera non sarebbe legittimata a costituirsi parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: il reato di lottizzazione abusiva è stato ritenuto consumato al momento del sequestro del 26/06/2010 e gli elementi oggettivi e soggettivi sono stati accertati nel contraddittorio prima della maturazione della prescrizione, per cui la confisca urbanistica disposta dal Tribunale (art. 44 d.P.R. 380/2001) è legittima anche se il reato è poi estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre rigettato i rilievi sulla pregressa urbanizzazione (ritenendo che la trasformazione abbia inciso sull'assetto urbanistico e richiedesse opere di urbanizzazione), ha ritenuto adeguata la motivazione della corte territoriale e ha dichiarato legittima la costituzione di parte civile dell'Azienda Ospedaliera per i profili di danno accertati. Sono state confermate le statuizioni civili (con condanna al risarcimento limitata al reato di falso per Testa Alfonso), e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio, al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende e al rimborso alle parti civili (euro 3.686,00 all'Azienda Ospedaliera e euro 2.500,00 al Comune di Napoli, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 comma 2

    La confisca urbanistica può essere disposta anche in assenza di una condanna formale se il giudice, nel contraddittorio, ha già accertato gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva prima della maturazione della prescrizione; non è però un obbligo di continuare il processo se l'accertamento non sia già avvenuto prima della prescrizione.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30

    Definisce l'ambito delle sanzioni urbanistiche; la Corte ha ritenuto che opere che trasformano l'assetto del territorio e aumentano il carico urbanistico rientrino nella fattispecie della lottizzazione abusiva anche in aree parzialmente urbanizzate quando sia necessario il potenziamento delle opere di urbanizzazione.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Obbligo di immediata declaratoria di estinzione della causa di non punibilità (es. prescrizione) non è assoluto: il processo non deve proseguire solo per accertare la confisca, salvo che gli elementi del fatto siano già stati accertati nel contraddittorio prima della maturazione della prescrizione (principio chiarito dalle Sezioni Unite Perroni).

  • Codice di procedura penale, artt. 157-161 (prescrizione)

    La prescrizione si calcola a partire dal momento consumativo del reato; per la lottizzazione materiale il momento di consumazione è l'ultimo atto integrante il reato (qui individuato al sequestro del 26/06/2010), rilevante per la decorrenza dei termini.

  • D.lvo n. 42 del 2004, art. 181

    Norma citata in relazione al ripristino dello stato dei luoghi e come possibile misura amministrativa/attraverso la quale può essere disposta la demolizione o il ripristino in tema di vincoli paesaggistici; la Corte ha confermato che misure di recupero possono essere ordinate.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1, art. 1 (tutela della proprietà)

    Richiamata in relazione al principio di proporzionalità: la confisca, pur essendo misura gravosa, è compatibile con la protezione della proprietà purché proporzionata all'entità della violazione (es. stravolgimento della destinazione urbanistica, durata e pervicacia dell'abuso, vincoli paesaggistici).

  • Codice di procedura penale, art. 185

    Norma citata riguardo alla legittimazione a costituirsi parte civile; la Corte ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti e dello stato del procedimento, l'Azienda Ospedaliera avesse titolo a costituirsi e a ottenere statuizioni civili per il danno risultante dagli atti falsi.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza "Perroni" n. 13539/2020

    Principio richiamato: il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione salvo che, prima della maturazione, sia già stato compiuto l'accertamento del fatto (nel contraddittorio) che legittima la prosecuzione ai fini di misure quali la confisca; la confisca lottizzatoria è sanzione amministrativa applicabile anche senza condanna penale se l'accertamento è già avvenuto.

Massime di principio

  • Il reato di lottizzazione abusiva è progressivo: il momento di consumazione è l'ultimo atto che completa la trasformazione urbanistica (es. ultimazione di opere/ultimazione di manufatti) e da quello si calcola la prescrizione.
  • La confisca urbanistica (art. 44 d.P.R. 380/2001) può essere disposta anche quando il reato sia estinto per prescrizione, ma solo se, prima della maturazione della prescrizione, nel contraddittorio, sono stati acquisiti e valutati gli elementi oggettivi e soggettivi sufficienti per l'accertamento del fatto.
  • La sussistenza di una parziale pregressa urbanizzazione non esclude automaticamente la configurabilità della lottizzazione abusiva: conta l'impatto complessivo dell'intervento (carico urbanistico, necessità di opere di urbanizzazione, stravolgimento della destinazione d'uso).
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale del merito o delle prove: i motivi che ripropongono genericamente le stesse censure già discusse in appello sono inammissibili se non indicano specifici travisamenti probatori.
  • Il principio di immediatezza di art. 129 c.p.p. impone attenzione procedurale: le parti che ritengano matura la prescrizione devono chiedere l'immediata declaratoria al giudice di merito per evitare che il processo progredisca e renda possibile l'accertamento (e la confisca) se l'accertamento stesso non è già intervenuto.
  • La proporzionalità della confisca va valutata rispetto all'entità e alla pervicacia dell'abuso, al contesto paesaggistico e al coinvolgimento di terreni di terzi; la misura può estendersi all'intera area se la trasformazione ha determinato uno stravolgimento della destinazione urbanistica.

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