Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23095/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dall'Amministrazione finanziaria, al rimborso dell'IVA a credito chiesto da una società che aveva dichiarato di svolgere attività di sponsorizzazione e promozione pubblicitaria mediante la partecipazione a regate veliche e altre manifestazioni sportive. L'Ufficio ha negato il rimborso assumendo che le spese fatturate non fossero inerenti all'attività d'impresa. La società ha impugnato il diniego, ma sia il giudice di primo grado sia la corte tributaria regionale hanno respinto la domanda, ritenendo che l'iniziativa fosse in realtà sportiva, con costi sproporzionati e finalità non economiche, e che i contratti di sponsorizzazione fossero strumentali all'indebita detrazione dell'IVA. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 184-187 e 189 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che ai fini IVA la detraibilità va valutata sulla effettiva inerenza delle operazioni passive rispetto alle finalità imprenditoriali anche solo programmate. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che il giudice di merito avesse fondato il diniego su elementi probatori inidonei a escludere l'inerenza e la strumentalità degli acquisti rispetto al progetto imprenditoriale di raccolta sponsorizzazioni tramite gare veliche.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse applicato correttamente i principi sull'inerenza in materia IVA, perché aveva valorizzato in modo prevalente o esclusivo l'antieconomicità e il mancato utile dell'iniziativa senza accertare in concreto il rapporto qualitativo tra costi e attività imprenditoriale svolta o programmata. Ha quindi cassato la sentenza della corte tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È la base normativa del chiesto rimborso IVA a credito; la decisione affronta il tema della detraibilità/rimborsabilità alla luce del requisito dell'inerenza delle operazioni passive rispetto all'attività d'impresa.

  • artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la detrazione IVA va valutata in funzione dell'effettiva inerenza delle operazioni passive alle finalità imprenditoriali, anche se solo programmate.

  • artt. 184-187 e 189 della direttiva 2006/112/CE

    Sono invocati per fondare, in chiave unionale, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti inerenti all'attività economica, anche nella fase preparatoria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    È menzionato come contenitore normativo tradizionalmente collegato all'inerenza, ma la Corte ribadisce che il principio di inerenza si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e si traduce in una correlazione qualitativa tra costi e attività esercitata.

Massime di principio

  • Ai fini della detraibilità IVA, il requisito dell'inerenza deve essere accertato in concreto con riferimento alla relazione tra costo e attività d'impresa effettivamente o programmaticamente esercitata, e non può essere escluso per il solo fatto che l'iniziativa non abbia prodotto utili.
  • L'antieconomicità o la sproporzione della spesa non coincidono con la mancanza di inerenza, ma possono costituire indici sintomatici della sua assenza; per attribuire loro rilievo decisivo occorre che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica entità e la loro valenza indiziaria rispetto all'estraneità del costo all'attività d'impresa.
  • Nel giudizio sull'inerenza dei costi delle attività imprenditoriali in fase iniziale o di sviluppo, il giudice deve considerare la specificità del progetto economico, i costi necessari al suo avvio e i potenziali ritorni reputazionali o commerciali, senza arrestarsi a una valutazione meramente quantitativa dell'esito economico.
  • Per le attività imprenditoriali orientate alla sponsorizzazione e alla visibilità commerciale, anche spese elevate possono essere inerenti se funzionali, secondo un giudizio qualitativo ex ante, alla costruzione delle condizioni necessarie per acquisire notorietà e attrarre sponsor.
  • Il contribuente conserva l'onere di provare l'esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all'attività d'impresa, ma il giudizio di inerenza non può essere sostituito da una sola valutazione di convenienza economica ex post.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.