Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 257 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina, Sezione Prima;

Giustizia amministrativa202604100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto il ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi nell’area oggetto di causa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati, deducendo il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione dei lavori di sbancamento e movimentazione di terre nell’area controversa, ritenuti idonei a determinare un’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi, indipendentemente da eventuali future demolizioni o rimozioni. La società controinteressata ha contestato la ricostruzione, affermando che non erano in corso lavori di sbancamento e movimentazione di terre, ma interventi su un invaso già realizzato e attività di impermeabilizzazione e messa in sicurezza dell’area.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In primo luogo, ha ritenuto generica la prospettazione degli appellanti, non essendo stato dimostrato uno specifico pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità. In secondo luogo, ha rilevato autonomamente che, secondo quanto rappresentato dalla controinteressata, non risultavano in corso i lavori descritti dagli appellanti, ma soltanto interventi riguardanti un invaso preesistente e attività di impermeabilizzazione e messa in sicurezza. Infine, ha osservato che, in caso di eventuale annullamento degli atti impugnati, sarebbe comunque configurabile un obbligo di messa in sicurezza del sito e di ripristino dello status quo ante. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata nella fase camerale secondo i presupposti propri della tutela cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza e degli atti impugnati richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio specifico, grave e irreparabile; una prospettazione generica dell’alterazione dei luoghi non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • Il periculum in mora può essere escluso anche considerando la concreta natura degli interventi in corso, quando gli elementi disponibili non confermino che siano in atto le attività materiali prospettate come fonte del danno irreversibile.
  • La possibilità di imporre, in caso di successivo annullamento degli atti, la messa in sicurezza del sito e il ripristino dello status quo ante può concorrere a escludere l’irreparabilità del pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.