Sentenza del 10/05/2022 n. 2112 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Enti religiosi. (1° massima). Finanza locale - Imu - Ici - Agevolazioni ed esenzioni. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che l'esenzione spetta solo se sono entrambi dimostrati i requisiti oggettivo e soggettivo; in mancanza di prova, l'agevolazione non si riconosce. Pertanto le domande di esenzione non adeguatamente provate vengono respinte e l'amministrazione può legittimamente richiedere l'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente reclamava l'esenzione dall'ICI per immobili destinati ad attività di assistenza o equiparate. La Corte ha precisato che per riconoscere l'esenzione sono necessari due requisiti: (1) requisito oggettivo — l'immobile deve essere destinato in via esclusiva allo svolgimento di attività di assistenza o attività equiparate; (2) requisito soggettivo — l'attività deve essere svolta da un ente (pubblico o privato) che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Inoltre la Corte ha ribadito che incombe su chi invoca l'esenzione l'onere di provare la sussistenza di tali condizioni.
Norme richiamate
d.l. 203/2005
Prevede disposizioni relative all'esenzione IMU/ICI per determinati enti; interpretata come riconoscimento dell'agevolazione subordinata alla concreta destinazione esclusiva e alla natura non commerciale dell'ente
d.l. 223/2006
Ulteriori disposizioni intervenute sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per enti non commerciali e religiosi; conferma la necessità dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esenzione
d.lgs. 504/1992
Norma primaria sull'ICI che individua le esenzioni per enti e attività; la giurisprudenza la interpreta richiedendo prova dell'uso esclusivo per attività assistenziali e della natura non commerciale dell'ente
Cass. n. 5485/2008
Giurisprudenza alla base della massima che distingue i due requisiti (oggettivo e soggettivo) per l'esenzione degli enti religiosi
Cass. 7905/2005
Sostiene il principio secondo cui l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che giustificano un'agevolazione tributaria grava sul soggetto che la invoca
Cass. 13093/2016
Conferma la regola sull'onere probatorio a carico del contribuente che pretende l'esenzione
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI/IMU l'ente religioso deve dimostrare sia che l'immobile è destinato in via esclusiva ad attività di assistenza o equiparate, sia che l'ente non svolge attività commerciali come oggetto esclusivo o principale.
- L'onere della prova spetta sempre a chi invoca l'agevolazione: documentazione statutaria, bilanci, atti di destinazione d'uso, regolamenti interni, contratti e rilevazioni contabili sono fondamentali.
- Se l'uso dell'immobile è misto (parte assistenziale, parte commerciale) o non esclusivo, l'esenzione non compete per la porzione usata a fini commerciali; va valutata un'eventuale imponibilità proporzionale.
- La qualificazione soggettiva dell'ente (se prevalgono attività commerciali) è decisiva: un ente che ha come oggetto principale attività commerciali non può beneficiare dell'esenzione anche se svolge isolatamente attività assistenziali.
- In caso di contestazione, è utile prevenire fornendo prove preventive (contratti di destinazione, certificazioni d'uso, rendiconti distinti delle attività) per dimostrare la natura non commerciale e l'uso esclusivo.
- Gli enti dovrebbero verificare e, se necessario, adeguare lo statuto e la documentazione contabile per chiarire la finalità non commerciale e l'effettiva destinazione degli immobili.
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