Cassazione Penale, Sentenza n. 31264/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. Ha sostenuto che la pena era stata determinata senza adeguata valorizzazione della modesta gravità del fatto, delle condizioni personali ed economiche dell'imputato e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha inoltre contestato la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e l'asseritamente ingiustificata applicazione della recidiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché si limitava a riprodurre le medesime doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
norma richiamata per qualificare il fatto come tentativo di furto.
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto contestato.
art. 625, comma 1, n. 6, c.p.
aggravante del furto contestata unitamente al tentativo.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena evocati dal ricorrente come non adeguatamente considerati.
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata dal ricorrente e ritenuta non applicata nei motivi di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
il motivo è stato qualificato come vizio di motivazione, dunque ricondotto al sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già proposti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche censure logiche o giuridiche.
- La mera deduzione di un vizio di motivazione, formulata in termini generici e reiterativi, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
- Quando la sentenza di merito abbia già esaminato e respinto le doglianze sulla commisurazione della pena, sulla concessione di attenuanti e sull'applicazione della recidiva, il ricorso che non si misuri criticamente con tali argomenti è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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