Cassazione Penale, Sentenza n. 16518/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. di Napoli che, in sede esecutiva, aveva rifiutato di riconoscere la disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna per omicidio (sentenze del 17.2.2022, irrevocabile il 24.11.2023, e dell'11.11.2020, irrevocabile il 12.1.2022). La difesa ha sostenuto che i delitti erano collegati da un unico movente e da una programmazione comune legata alla faida tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi (eliminazione sistematica degli avversari), depositando altre sentenze e dichiarazioni di collaboratori per dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Il G.i.p. aveva ritenuto invece che, nonostante il comune contesto mafioso, mancasse l'unicità dell'origine ideativa e volitiva dei delitti e che la distanza temporale di quasi cinque anni e altri elementi indicassero autonome iniziative delittuose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 06/02/2026). Ha ritenuto il motivo infondato: l'identità del movente (la contrapposizione tra clan e la volontà di eliminare esponenti del clan avverso) non è sufficiente, di per sé, a configurare la continuazione; è necessaria una programmazione preventiva, specifica e concreta che provi che le singole condotte costituivano momenti deliberati di un unico disegno criminoso. La Corte ha confermato che il programma dell'associazione mafiosa non equivale automaticamente a un progetto criminoso unitario riguardo a singoli delitti e ha valorizzato la significativa distanza temporale tra i fatti come indizio contrario all'esistenza di un piano unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nell'impugnazione in relazione alla continuazione: la Corte afferma che per riconoscere la continuazione non basta l'identità del movente, ma è necessaria l'esistenza di un unico atto volitivo, cioè di una programmazione preventiva, specifica e concreta dei reati.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile vizio di motivazione/violazione di legge nella censura in Cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure basate su motivazione apparente o insufficiente fossero infondate, confermando la coerenza della motivazione del giudice dell'esecuzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamata quale norma di cassazione per motivi relativi a questioni di legittimità dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi dedotti e quindi ha rigettato il ricorso.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che il programma tipico dell'associazione mafiosa (finalità di controllo e vantaggi) non coincide automaticamente con un progetto criminoso unitario di delitti specifici: la finalità associativa può essere strumentale ma non integra da sola la continuazione tra reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati è necessario dimostrare non solo un medesimo movente, ma l'esistenza di un progetto criminoso originario, specifico e concretamente deliberato che comprenda le singole condotte.
- La mera appartenenza a uno stesso contesto associativo o la condivisione degli obiettivi generali dell'associazione (es. prevalenza sul territorio, eliminazione di avversari) non basta a configurare la continuazione fra reati commessi in tempi diversi.
- La distanza temporale significativa tra i fatti è un elemento probatorio che indebolisce l'ipotesi di un piano unitario preventivamente ideato: più il lasso di tempo è ampio, più occorrono elementi probatori diretti della programmazione unitaria.
- Le dichiarazioni di collaboratori, le sentenze pregresse e altri elementi probatori vanno valutati nel loro concreto contenuto: devono emergere decisioni, piani o direttive specifiche che colleghino operativamente i singoli delitti a un disegno unico.
- In sede esecutiva il giudice valuta la sussistenza degli elementi di fatto necessari per applicare la continuazione; eventuali censure in Cassazione sulla motivazione richiedono di mostrare vizi logici o omissioni rilevanti nella valutazione probatoria.
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