Sentenza del 31/10/2016 n. 5575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CONSAPEVOLEZZA DI PARTECIPARE ALLA FRODE - Elementi di fatto idonei ad escluderla - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta perché gli elementi disponibili non dimostravano la partecipazione consapevole del contribuente alla frode. In particolare, l'esiguità dell'importo della fattura rispetto al volume complessivo degli acquisti annuali e l'effettiva consegna della merce sono stati considerati elementi idonei a escludere la volontà e la consapevolezza dell'acquirente di partecipare all'operazione fraudolenta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e, in particolare, la detraibilità dei relativi costi o dell'IVA. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode commessa da altri soggetti. Il principio affermato è che tale consapevolezza deve essere provata dall'Amministrazione, anche mediante presunzioni semplici, con riferimento al momento in cui il contribuente ha acquistato il bene o il servizio.
Norme richiamate
Principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA
L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni semplici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Non è sufficiente dimostrare la mera irregolarità o inesistenza soggettiva del cedente.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la sola estraneità del fornitore effettivo o la sua irregolarità fiscale non dimostra automaticamente la consapevolezza del cliente.
- L'onere di provare la conoscenza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode grava sull'Amministrazione finanziaria.
- La prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma deve risultare da elementi concreti, gravi e coerenti riferiti al momento dell'acquisto.
- La consegna effettiva dei beni e la proporzione non anomala dell'operazione rispetto all'attività complessiva del contribuente possono costituire indici di buona fede.
- Il contribuente dovrebbe comunque conservare documentazione idonea a dimostrare la realtà dell'acquisto e l'adozione di controlli ragionevoli sul fornitore, poiché la buona fede deve essere valutata in concreto.
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