Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34149/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio recuperava a tassazione ordinaria imposta di registro e catastale, negando l'agevolazione per atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze. La contestazione nasceva dall'acquisto, con atto notarile del 28 febbraio 2012, di un fondo rustico con un fabbricato sovrastante adibito a magazzino e ricovero attrezzi agricoli. L'Amministrazione aveva ritenuto non provata la ruralità del fabbricato, in assenza dell'annotazione catastale prevista dal d.m. 26 luglio 2012, e della dimostrazione del vincolo pertinenziale. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ma la CTR aveva riformato la decisione affermando che la ruralità presupponeva la specifica annotazione catastale e che questa era strumentale alla prova del carattere pertinenziale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 1, comma 2, d.m. 26 luglio 2012 e degli artt. 817, 818 e 2135 c.c., sostenendo che il vincolo pertinenziale e il carattere rurale derivano dalla concreta destinazione del bene al servizio del fondo, indipendentemente dall'annotazione catastale; inoltre hanno invocato l'art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, sostenendo che il beneficio compete per fabbricati permanentemente destinati alla custodia di macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, per l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, il presupposto oggettivo è il vincolo pertinenziale tra il terreno agricolo e il bene accessorio, vincolo che va accertato in concreto sulla base della effettiva destinazione del bene al servizio del terreno. Ha escluso che, in difetto di una specifica previsione tributaria, la nozione di pertinenza possa essere sostituita dal mero classamento catastale o dall'annotazione di ruralità. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis

    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti

    l'agevolazione richiede la sussistenza del vincolo pertinenziale tra terreno e bene accessorio; il beneficio si applica anche quando il bene non sia necessariamente censito come rurale, se la pertinenza è provata in concreto

  • d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2

    l'annotazione catastale di ruralità non è un requisito costitutivo dell'agevolazione in esame, ma non può sostituire l'accertamento concreto del vincolo pertinenziale

  • art. 817 c.c.

    la pertinenza si accerta in base alla effettiva e concreta destinazione del bene al servizio o all'ornamento dell'altro bene, con elementi oggettivi e soggettivi riferibili alla volontà del titolare

  • art. 818 c.c.

    le pertinenze seguono la disciplina del bene principale, richiamata in via analogica anche in materia fiscale in assenza di una disciplina speciale difforme

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per delimitare il contesto agricolo dell'operazione e dell'uso del bene, senza attribuire di per sé rilievo decisivo al classamento catastale

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 3

    Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate

    in materia di imposta di registro, la disciplina del bene principale si estende alle pertinenze

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9

    richiamato per escludere che la nozione di unità immobiliare rurale coincida automaticamente con la nozione fiscale di pertinenza rilevante per l'agevolazione

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2

    la qualificazione di strumentalità del fabbricato non è sufficiente, perché l'agevolazione in esame fa riferimento alla pertinenza e non alla mera strumentalità

  • L. 26 febbraio 2010, n. 25

    legge di conversione del d.l. 194/2009, che contiene la disciplina agevolativa applicata al caso

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, il requisito decisivo è il vincolo pertinenziale in concreto, non il mero dato catastale.
  • La pertinenza, anche ai fini tributari, va accertata secondo la nozione civilistica dell'art. 817 c.c., tramite la concreta destinazione del bene accessorio al servizio del bene principale e la volontà del titolare desumibile da elementi fattuali.
  • In assenza di una specifica previsione che attribuisca rilievo costitutivo al classamento, l'annotazione catastale di ruralità non può essere elevata a condizione necessaria per riconoscere il beneficio fiscale.
  • La qualificazione di un immobile come strumentale all'attività agricola non coincide automaticamente con la sua natura di pertinenza del terreno acquistato; occorre verificare l'effettivo rapporto funzionale tra i beni.
  • Quando la base normativa dell'agevolazione fa espresso riferimento alle pertinenze, non possono essere applicati in modo automatico criteri propri di altre discipline fiscali fondate sulla rendita o sul classamento catastale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.