Cassazione Penale, Sentenza n. 40879/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per presunta ingiusta detenzione: custodia in carcere dal 6/10/2014 al 24/10/2014 e arresti domiciliari dal 25/10/2014 al 18/7/2018. La misura era stata adottata per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) ma in sede di merito Vallin fu assolto per insussistenza del fatto relativamente all'associazione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l'equa riparazione e contesta che elementi estrapolati dalla sentenza di assoluzione possano giustificare il rigetto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e deve valutare, ex ante, se il comportamento dell'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l'adozione della misura cautelare. Pur essendo Vallin assolto dall'associazione, la sentenza di merito aveva accertato che egli aveva finanziato singoli acquisti di stupefacente. La Corte ha ritenuto che tale condotta, unitamente ad altri elementi (conoscenze con persone coinvolte nel traffico), poteva configurare colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla nozione di colpa grave: la colpa grave del ricorrente può escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione se il suo comportamento ha concorso a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma contestata in sede cautelare (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte segnala che, seppure l'associazione non sia stata ritenuta provata, emergono fatti (finanziamenti) collegati all'oggetto del procedimento e rilevanti per la valutazione della colpa grave
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento al diverso reato di traffico di stupefacenti: la Corte osserva che la condotta di finanziare acquisti di droga, pur non sfociata in diversa imputazione definitiva, è comunque correlata ai fatti e può essere valutata ai fini della riparazione
art. 173, comma 1, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Richiamato per ricordare il limite della sintesi dei motivi di ricorso nei termini strettamente necessari alla decisione
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta ex ante se il comportamento del detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza della sua colpevolezza
- L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: fatti accertati o non negati nel processo possono essere valorizzati nel giudizio per la riparazione se indicano condotte che hanno contribuito all'adozione della misura cautelare
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che la condotta dell'interessato, pur non integrando responsabilità penale definitiva, sia stata gravemente colposa e prevedibilmente idonea a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria
- Non possono essere fatte valere come causa ostativa alla riparazione condotte che la sentenza di assoluzione ha formalmente e specificamente ritenuto non provate; il giudice della riparazione tuttavia può utilizzare elementi di fatto accertati o non contestati
- La valutazione della colpa grave richiede un esame complessivo e autonomo delle emergenze probatorie disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare, anche tenendo conto di dichiarazioni e contatti con persone implicate in attività illecite
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