Sentenza del 27/10/2017 n. 25571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato tre avvisi di liquidazione e un avviso di accertamento ICI relativi agli anni 1997, 1998 e 1999, contestando il possesso di un garage, l'applicazione della rendita catastale definitiva, la debenza di sanzioni e interessi, la competenza di sindaco e giunta comunale nella determinazione delle aliquote e la regolazione delle spese processuali. Dopo le rettifiche e l'annullamento in autotutela di alcuni atti da parte del Comune, il contribuente ha sostenuto che avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese avrebbero dovuto gravare sull'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dai giudici di merito, poiché la pretesa tributaria, sebbene ridotta, era rimasta parzialmente sussistente e non era venuta meno ogni ragione di controversia. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla rendita catastale, affermando che per gli atti di attribuzione adottati entro il 31 dicembre 1999 la rendita poteva essere applicata anche prima della notificazione, con effetto dalla data di adozione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla competenza a determinare le aliquote, perché formulata con il vizio processuale errato e senza adeguata autosufficienza. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché il Comune non si è costituito. Il ricorrente deve versare anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La cessazione della materia del contendere presuppone che siano venute meno integralmente le ragioni di contrasto tra le parti; la mera rettifica o riduzione della pretesa non è sufficiente se residua un debito tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
La regolazione delle spese nel processo tributario segue i principi sulle spese processuali e può essere oggetto di compensazione nei limiti riconosciuti al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2
La compensazione delle spese rientra nella valutazione del giudice di merito, in presenza di soccombenza reciproca o di altre ragioni ammesse dalla legge; la Corte di cassazione verifica soltanto il rispetto dei limiti legali.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La necessità della notificazione opera per gli atti adottati dal 1 gennaio 2000. Per le rendite attribuite entro il 31 dicembre 1999, la rendita può essere utilizzata per il calcolo dell'ICI relativa agli anni precedenti, con effetto dalla data di attribuzione e non dalla notificazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 53
La norma disciplina la determinazione delle aliquote ICI; tuttavia, nel caso concreto la relativa censura non è stata esaminata nel merito per vizi di ammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4, e art. 112
L'omessa pronuncia su un motivo di gravame deve essere denunciata come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente dedurre genericamente violazione di legge o vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare gli atti processuali necessari a dimostrare che la questione era stata effettivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La rettifica o l'annullamento parziale di un atto tributario non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre che venga meno integralmente la pretesa o ogni controversia tra le parti.
- Per le rendite catastali attribuite prima del 1 gennaio 2000, la mancata notificazione non impedisce necessariamente al Comune di applicarle ai fini ICI per le annualità interessate; per gli atti successivi a tale data la notificazione assume invece rilievo ai fini dell'efficacia.
- La riduzione della pretesa tributaria non equivale necessariamente alla vittoria del contribuente: se rimane dovuto un importo, il giudice può ravvisare soccombenza reciproca e compensare le spese.
- In cassazione, l'omessa pronuncia deve essere denunciata con il corretto vizio processuale e il ricorrente deve dimostrare, riportando gli atti pertinenti, che la questione era stata proposta nei gradi precedenti.
- Una questione non esaminata dai giudici di merito può risultare comunque non valutabile in cassazione se il motivo è formulato in modo non autosufficiente o con un parametro normativo errato.
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