Sentenza del 13/01/2017 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova - Presunzioni - Violazioni fiscali commesse da terzi - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi e disconosciuto la detrazione IVA relativi a tre fatture emesse nel 2006 dalla ditta YYY di L.V. per lavori di pavimentazione. Secondo l'Ufficio, le fatture riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di irregolarità fiscali e previdenziali riscontrate presso la YYY. La XXX contestava l'accertamento sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite, che le fatture erano state regolarmente contabilizzate e pagate e che non poteva essere ritenuta responsabile delle eventuali frodi commesse dalla propria fornitrice. Contestava inoltre la tempestività dell'accertamento e il raddoppio dei termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché l'avviso era stato notificato il 1° giugno 2013, prima del 2 settembre 2015, beneficiando quindi della disciplina transitoria di salvaguardia introdotta dal D.Lgs. 128/2015. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto insufficienti le prove dell'inesistenza oggettiva delle operazioni: le irregolarità riscontrate presso la YYY nel 2011, cinque anni dopo le fatture, dimostravano al più anomalie della fornitrice, ma non provavano che nel 2006 le prestazioni non fossero state eseguite né evidenziavano il coinvolgimento della XXX. Mancavano inoltre elementi specifici a carico della contribuente, quali movimentazioni bancarie anomale o altri indizi individualizzanti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006, convertito dalla legge n. 228/2006
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
La norma consentiva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una violazione tributaria astrattamente comportante l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Art. 331 del codice di procedura penale
Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Individua i reati tributari rilevanti ai fini del possibile raddoppio dei termini di accertamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
È stata richiamata per affermare che, secondo la disciplina allora vigente, il raddoppio poteva operare anche quando la denuncia penale fosse stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza.
Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 128/2015
Ha limitato il raddoppio dei termini ai casi in cui la denuncia fosse presentata entro la scadenza ordinaria, introducendo però una norma transitoria di salvaguardia per gli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015.
Artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, del D.P.R. 633/1972
Individuano i termini ordinari per l'accertamento, rispetto ai quali il D.Lgs. 128/2015 ha disciplinato il raddoppio e il regime transitorio.
Massime di principio
- Le irregolarità fiscali o previdenziali commesse da un fornitore non dimostrano automaticamente che le operazioni fatturate al cliente siano oggettivamente inesistenti.
- Per contestare validamente costi e IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi specifici, gravi e convincenti riferibili anche al contribuente verificato, non soltanto presunzioni ricavate dalla posizione irregolare di terzi.
- Accertamenti svolti molti anni dopo le operazioni, come la constatazione dell'assenza della sede del fornitore, hanno valore probatorio limitato se non dimostrano la situazione esistente al momento delle fatture.
- La regolare contabilizzazione, il pagamento delle fatture e l'effettiva esecuzione delle prestazioni costituiscono elementi difensivi rilevanti, anche se non impediscono all'Ufficio di contestare l'operazione quando emergano ulteriori indizi concreti.
- In caso di frode del fornitore, il contribuente può perdere la detrazione IVA se l'Ufficio dimostra che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; tale consapevolezza non può però essere presunta esclusivamente dalle anomalie del fornitore.
- Quanto ai termini di accertamento, per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 operava la disciplina transitoria di salvaguardia del D.Lgs. 128/2015, anche rispetto alle contestazioni sulla tempestività della denuncia penale.
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