Cassazione Penale, Sentenza n. 15409/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici e documenti a carico degli indagati per ipotesi corruttive. I ricorrenti deducevano violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità (art. 253 e art. 275 c.p.p.), sostenendo che il decreto era generico e omnicomprensivo: mancavano la motivazione circa la necessità del sequestro esteso, i criteri di selezione del materiale informatico, il perimetro temporale adeguato e i tempi per l'estrazione e la restituzione dei dati; inoltre l'integrazione in udienza delle modalità operative da parte del pubblico ministero era, secondo i ricorrenti, tardiva e inidonea a sanare il vizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato l'ordinanza impugnata. La decisione richiama e applica il principio di proporzionalità (anche in chiave costituzionale e sovranazionale) nell'acquisizione dei dati digitali, precisando che il sequestro indifferenziato di un intero dispositivo è ammissibile solo se adeguatamente motivato: il provvedimento genetico deve indicare le ragioni per un sequestro esteso o, alternativamente, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; deve indicare i criteri di selezione del materiale (o perimetrazione temporale) e, quando possibile, i tempi per la selezione e la restituzione. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il decreto e le integrazioni rese in udienza fossero sufficientemente motivate: sussisteva una qualificata notizia di reato (accordo corruttivo), la natura stabile dell'illecito e la difficoltà di individuare ex ante i documenti rilevanti giustificavano l'apprensione di una categoria estesa di dati; la perimetrazione temporale proposta (comunicazioni 2024-2025) e la predisposizione di copia forense con successiva restituzione delle evidenze non pertinenti sono state giudicate adeguate alla luce della quantità di dispositivi e delle operazioni tecniche necessarie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti; il provvedimento genetico deve motivare la necessità del sequestro rispetto all'accertamento dei fatti e rispettare il principio di pertinenzialità.
art. 275 cod. proc. pen.
La proporzionalità è espressamente prevista per le misure cautelari personali ma la Corte la estende come principio generale anche alle misure reali e probatorie: ogni misura deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alle esigenze investigative.
art. 258, comma 4 cod. proc. pen.
Regola particolare in tema di documentazione cartacea (documenti parte di un volume o registro) da usare analogicamente per evitare sequestri di masse indistinte di documenti anche su supporto informatico, salvo giustificazioni concrete.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamata nella parte concernente le garanzie tecniche della duplicazione forense dei dati e delle modalità di estrazione e copia, con conseguente restituzione degli strumenti o dei dati non necessari.
art. 262 cod. proc. pen.
Prevede la restituzione delle cose sequestrate a chi ne ha diritto quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova; principio richiamato per giustificare la restituzione dei dati non pertinenti.
art. 354 cod. proc. pen.
Attribuisce alla polizia giudiziaria la facoltà di procedere a sequestro probatorio 'se del caso'; sottolinea il carattere non obbligatorio ma eventuale di interventi urgenti sulla cosa.
art. 7 d.lgs. n. 108/2017
Norma sull'ordine di indagine europeo richiamata per il principio di proporzionalità: un provvedimento non è proporzionato se dall'esecuzione può derivare sacrificio ai diritti non giustificato dalle esigenze investigative.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 52
Principio che limita le ingerenze nei diritti fondamentali: ogni limitazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo e risultare necessaria e proporzionata, parametro utilizzato per valutare l'accesso ai dati digitali.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
Tutela della vita privata e della riservatezza; l'acquisizione massiva di dati digitali implica un'ingerenza che deve essere bilanciata con le esigenze dell'indagine e valutata in termini di proporzionalità.
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi informatici può comprendere l'apprensione di intere categorie di dati solo se il provvedimento genetico motiva la necessità di tale misura in relazione alla natura del reato, al ruolo dell'indagato e alla difficoltà di individuare ex ante i documenti rilevanti.
- Il decreto di sequestro deve indicare, se possibile, o motivare l'impossibilità di indicare: a) il perimetro temporale dei dati da acquisire; b) i criteri concreti per la selezione del materiale informatico; c) i tempi (o i criteri temporali) per l'estrazione/copia forense e la restituzione dei dati non pertinenti.
- Le 'parole chiave' e altri criteri tecnici sono strumenti utili ma non obbligatori: ciò che conta è che il criterio prescelto sia effettivamente idoneo a garantire selezione mirata e non acquisizioni esplorative.
- La proporzionalità richiede un bilanciamento concreto caso per caso tra l'interesse pubblico alla prova e l'invasività sull'autonomia privata e sui diritti fondamentali; la gravità del reato e la rilevanza probatoria pesano nella valutazione.
- La duplicazione forense dei dati (copia bit‑stream) e le garanzie tecniche sono strumenti necessari: il pubblico ministero deve prevedere modalità di analisi e restituire quanto non pertinente appena possibile.
- La motivazione tardiva o integrazioni fornite solo in sede esecutiva possono essere efficaci se dimostrano concretamente le ragioni della necessità e le modalità di limitazione dell'acquisizione, ma il giudice di riesame deve verificare che non si tratti di sanatorie fittizie.
- I sequestri generici o meramente esplorativi sono vietati: anche in presenza di grandi moli di dati è ammesso un sequestro esteso solo se logicamente e fattualmente giustificato.
- Il controllo giudiziale è essenziale: il giudice che autorizza o conferma il sequestro deve garantire che siano rispettati i principi di pertinenzialità, proporzionalità e residualità della misura.
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