Provvedimento del 14/10/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce come fruire del credito d'imposta previsto per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggi e dei tour operator: uso in compensazione tramite F24 telematico, con controlli automatici dell'Agenzia delle entrate sui dati trasmessi dal Ministero e scarto dei modelli con importi eccedenti il credito residuo.
Modalità e termini di utilizzo in compensazione del credito d'imposta per digitalizzazione di esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator
Credito d'imposta per la digitalizzazione di esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator
Il provvedimento disciplina le modalità e i termini di utilizzo del credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator. L'obiettivo è assicurare la fruizione del beneficio entro i limiti dell'importo concesso dal Ministero competente.
Ambito e base normativa
Il credito d'imposta richiamato è quello previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le disposizioni applicative sono state adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 febbraio 2015.
Modalità di fruizione del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- La presentazione tramite F24 telematico è prevista a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.
- Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate viene istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 e vengono fornite le istruzioni di compilazione.
Procedura di controllo automatizzato
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate:
- i dati identificativi di ciascun beneficiario;
- l'importo del credito concesso;
- eventuali variazioni;
- eventuali revoche.
In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio o dell'importo del credito concesso, il modello F24 può essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni da parte del Ministero all'Agenzia delle entrate.
Per ogni modello F24 ricevuto, l'Agenzia effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ministeriali. Il modello è scartato quando:
- l'importo del credito utilizzato risulta superiore al credito residuo disponibile;
- l'impresa non risulta compresa nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate. I pagamenti contenuti nel modello scartato si considerano non effettuati.
Finalità della disciplina
La motivazione del provvedimento evidenzia che la disciplina attuativa serve a rendere operativa la fruizione del credito e a garantire che l'utilizzo avvenga nel limite dell'importo complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione già fruita con precedenti modelli F24.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti indicati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- Statuto dell'Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- decreto interministeriale 12 febbraio 2015;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare gli articoli 17 e seguenti sul versamento unitario con compensazione.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è datato Roma, 14 ottobre 2015, ed è sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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