Provvedimento del 06/11/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello per la designazione della controllata da parte della controllante non residente ai fini dell’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117, comma 2-bis, TUIR, e disciplina modalità, termini, validità e responsabilità connesse. Stabilisce inoltre le regole applicabili ai consolidati già in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 147/2015, inclusi gli effetti sul consolidato preesistente, la gestione delle perdite e gli obblighi di versamento.
Designazione della controllata ai fini del consolidato fiscale e regole transitorie per le opzioni già in corso
Designazione della controllata ai fini della tassazione di gruppo
Il provvedimento disciplina i contenuti e le modalità per la designazione della controllata prevista dall’articolo 117, comma 2-bis, del TUIR, nonché l’applicazione delle nuove regole alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Viene inoltre approvato il modello telematico da utilizzare per la designazione.
Modello approvato e contenuti essenziali
È approvato il modello di designazione, composto da:
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- dati identificativi della controllante non residente;
- dati identificativi della controllata designata;
- assunzione di responsabilità della controllante non residente, in via sussidiaria, ai sensi dell’articolo 127 del TUIR.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Ai fini della designazione, la controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione di codice fiscale, presenta il Modello. Con tale presentazione:
- la controllata è designata ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo;
- la controllante non residente assume in via sussidiaria le responsabilità previste dall’articolo 127 del TUIR;
- la designazione conserva validità anche in caso di rinnovo dell’opzione.
Il provvedimento precisa inoltre che:
- la controllante non residente può designare una sola controllata;
- la controllata designata non può esercitare l’opzione con società da cui sia partecipata in posizione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., e con i requisiti di cui all’articolo 120 del TUIR;
- nelle ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, se all’atto dell’opzione non è indicato il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, queste sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.
Reperibilità del modello
Il Modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet istituzionale. Può essere anche reperito su altri siti, purché:
- sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato;
- rechi l’indirizzo del sito da cui è stato prelevato;
- riporti gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché il modello resti chiaro e intelligibile nel tempo e sia rispettata la conformità grafica e la sequenza dei dati.
Modalità di presentazione
Il Modello è presentato per via telematica:
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, secondo i requisiti previsti per le dichiarazioni ex d.P.R. 322/1998;
- oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del d.P.R. 322/1998.
La trasmissione telematica avviene mediante il software denominato “MODELLODESIGNAZIONE”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. I soggetti incaricati devono:
- rilasciare al contribuente un esemplare del Modello predisposto informaticamente;
- consegnare copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate, che costituisce prova della presentazione.
La controllante non residente deve informare la controllata designata dell’avvenuta presentazione; il Modello, sottoscritto dal soggetto incaricato e dalla controllante non residente, deve essere conservato dalla controllata designata.
Termini di presentazione del Modello
Il Modello va presentato:
- dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato;
- fino all’esercizio dell’opzione stessa, secondo i termini previsti.
Se si verifica una delle ipotesi di cui alla lettera e) del comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che comporta la perdita del requisito del controllo, la controllante non residente deve designare un’altra controllata appartenente al medesimo consolidato mediante presentazione del Modello. La nuova designazione produce effetti dal momento dell’evento.
Regime transitorio per il periodo d’imposta in corso al 14 settembre 2015
Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 147/2015, nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR:
- se la dichiarazione del periodo d’imposta precedente deve essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016, l’opzione è esercitata con l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e con il relativo software;
- il Modello di designazione e il modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione devono essere presentati entro il 31 marzo 2016.
Applicazione delle nuove disposizioni ai consolidati già in corso
Il provvedimento disciplina l’impatto delle nuove regole sulle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 147/2015.
Se la consolidante del consolidato in essere viene designata, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi del comma 2-bis:
- per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all’articolo 124 del TUIR.
Se, invece, la consolidante già optante ai sensi del comma 1 dell’articolo 117 del TUIR opta, ai sensi del comma 2-bis, per la tassazione di gruppo in qualità di consolidata congiuntamente con altra società designata residente o non residente di cui al comma 2-ter:
- si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo del consolidato in cui partecipava come consolidante;
- si applicano gli effetti previsti dall’articolo 124 del TUIR;
- questa disciplina vale anche per i periodi d’imposta successivi a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Effetti particolari in caso di adesione anche delle altre società controllate
Se, nei casi appena descritti, tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del TUIR, optano nello stesso esercizio con la società designata:
- per il consolidato preesistente non si producono gli effetti di cui all’articolo 124, commi 1, 2 e 3, del TUIR;
- alle perdite fiscali di cui al comma 4 dell’articolo 124 si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 118, comma 2, del TUIR.
Obblighi di versamento e sanzioni
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro delle Finanze 9 giugno 2004, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione entro il termine indicato comporta il trasferimento alla controllata designata degli obblighi di versamento dell’IRES, anche a titolo di acconto.
Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai partecipanti al consolidato e l’ammontare complessivo risulta insufficiente secondo legge:
- le sanzioni si applicano alla designata consolidante.
Motivazione e finalità del provvedimento
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 6 del d.lgs. 147/2015, che ha esteso la possibilità di optare per la tassazione di gruppo anche ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Stati UE o SEE con accordo di scambio di informazioni, anche se privi di stabile organizzazione in Italia.
La finalità dichiarata è rendere compatibili le regole sul consolidato fiscale con i principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 giugno 2014, nelle cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13, consentendo il consolidamento delle basi imponibili tra società "sorelle" residenti e stabili organizzazioni di soggetti esteri.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti richiamati figurano:
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- d.M. 9 giugno 2004 sulle disposizioni applicative del consolidato nazionale;
- d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Pubblicazione
È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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