Provvedimento del 29/10/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto tra comunicazione annuale IVA e dichiarazione IVA, al fine di segnalare possibili omissioni o anomalie per l’anno d’imposta 2014. Indica inoltre le modalità di contatto, di richiesta chiarimenti e di regolarizzazione con riduzione delle sanzioni.
Modalità di comunicazione delle anomalie IVA e di regolarizzazione per il 2014
Modalità di comunicazione delle anomalie IVA e regolarizzazione per l’anno d’imposta 2014
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definendo le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente e alla Guardia di finanza alcune informazioni utili a prevenire e correggere irregolarità IVA. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, semplificare gli obblighi fiscali e consentire la regolarizzazione di omissioni o errori relativi all’anno d’imposta 2014.
Ambito applicativo e finalità
Il documento riguarda specifici contribuenti soggetti passivi IVA per i quali il confronto tra:
- comunicazione annuale dei dati IVA;
- dichiarazione ai fini IVA;
fa emergere una possibile anomalia, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione IVA oppure nella presentazione della dichiarazione con la compilazione del solo quadro VA.
L’iniziativa ha una funzione preventiva e collaborativa: il contribuente riceve i dati in possesso dell’Amministrazione per verificarne la correttezza e, se del caso, fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia che possano giustificare l’anomalia segnalata.
Dati messi a disposizione del contribuente
Le comunicazioni contengono i seguenti elementi:
- codice fiscale e denominazione, oppure cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- indicazione della comunicazione annuale dei dati IVA presentata per l’anno d’imposta 2014;
- indicazione della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2014;
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione.
L’informazione relativa alla dichiarazione IVA è resa disponibile solo se presente nell’anagrafe tributaria; in caso contrario, l’assenza dell’informazione viene comunque comunicata al contribuente.
Modalità di trasmissione della comunicazione
L’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione contenente gli elementi sopra indicati:
- agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivati dai contribuenti;
- in alternativa, per posta ordinaria, se l’indirizzo PEC non è attivo o non risulta registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:
- richiedere informazioni;
- segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.
Tali modalità sono quelle indicate nelle comunicazioni inviate dall’Agenzia.
Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza
I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione delle omissioni e riduzione delle sanzioni
Il provvedimento disciplina due ipotesi di regolarizzazione:
- per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014, è possibile presentarla entro 90 giorni decorrenti dal 30 settembre 2015, con versamento delle sanzioni in misura ridotta;
- per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 compilando solo il quadro VA, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
Richiamo al ravvedimento operoso e limiti applicativi
Nella motivazione il provvedimento richiama il rinnovato istituto del ravvedimento operoso, evidenziando che la correzione e il versamento con sanzioni ridotte sono possibili anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, purché non sia intervenuta la formale notifica di specifici atti o la ricezione delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
In particolare, viene richiamata l’esclusione dell’operatività del ravvedimento in presenza di:
- formale notifica di un atto di liquidazione;
- formale notifica di un atto di irrogazione delle sanzioni;
- formale notifica di un atto di accertamento;
- ricevimento delle comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 settembre 1972, n. 633;
- ricevimento degli esiti del controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento fonda la propria legittimazione e si coordina con un ampio quadro normativo, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- DM 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Data e oggetto sostanziale dell’atto
Il provvedimento è emanato a Roma il 29 ottobre 2015 e disciplina le modalità operative con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza informazioni utili a far emergere anomalie IVA e a consentire la regolarizzazione delle posizioni irregolari relative al 2014.
Testo integrale
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