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Provvedimento

Provvedimento del 28/09/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello telematico per chiedere il credito d’imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 per enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari, e fissa la finestra di presentazione dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2016.

Approvazione del modello e termini per la richiesta del credito d’imposta per enti di previdenza obbligatoria e complementare

Approvazione del modello per il credito d’imposta previdenziale

Il provvedimento approva il modello da utilizzare per richiedere all’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare. Contestualmente definisce contenuto del modello, modalità di trasmissione e termini annuali di presentazione.

Soggetti beneficiari e misura dell’agevolazione

Il modello è destinato a due categorie di soggetti:

  • gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito d’imposta è pari alla differenza tra:

  • le ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dagli intermediari o dichiarate dagli enti stessi;
  • le medesime ritenute e imposte sostitutive calcolate nella misura del 20%.

Per le forme di previdenza complementare, il credito d’imposta è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

In entrambi i casi, il beneficio spetta a condizione che gli importi rilevanti siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate dall’articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 2015.

Contenuto del modello

Il modello approvato comprende:

  • l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • i dati del soggetto richiedente;
  • i dati del rappresentante firmatario della richiesta;
  • l’indicazione degli investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine;
  • il credito d’imposta richiesto.

Decorrenza della misura e criteri di calcolo

Per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito si calcola sui redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d’imposta e investiti nello stesso periodo in attività finanziarie a medio e lungo termine. Il provvedimento precisa che il credito è determinato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati nel 2015.

È inoltre prevista una modalità alternativa per i soggetti che percepiscono redditi di natura finanziaria assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. In tal caso, con riferimento ai redditi sottoposti a tali regimi, il credito può essere determinato in relazione agli investimenti effettuati in un periodo d’imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi realizzati o maturati nel periodo d’imposta precedente. Se si sceglie tale criterio, per i redditi maturati o realizzati nel 2015 il credito sarà riconosciuto sulla base degli investimenti effettuati nel 2016 e la richiesta sarà presentata nel 2017.

Per le forme di previdenza complementare, il credito si calcola sul risultato di gestione maturato in un periodo d’imposta e investito in attività finanziarie a medio e lungo termine nel periodo d’imposta successivo. Il provvedimento indica come riferimento iniziale il risultato di gestione maturato nel 2014 e gli investimenti effettuati nel 2015.

Ambito delle ritenute e imposte sostitutive agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento alle imposte sostitutive e alle ritenute applicate sulla parte di base imponibile non riferibile agli investimenti in titoli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La regola vale anche quando gli investimenti sono effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

La comunicazione degli intermediari prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2015 deve indicare esclusivamente le ritenute e le imposte sostitutive applicate sulla quota di redditi assoggettati a imposizione in misura piena.

Reperibilità del modello e software di trasmissione

Il modello è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Può essere anche reperito su altri siti internet, purché rispetti struttura e sequenza del modello approvato.

La trasmissione telematica deve essere effettuata tramite il software denominato “Creditoprevidenza”, anch’esso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità e termini di presentazione

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali Entratel o Fisconline.

Il termine di presentazione, a decorrere dall’anno 2016, è fissato dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

I soggetti incaricati della trasmissione devono:

  • rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con il software;
  • rilasciare copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento, che costituisce prova della presentazione;
  • far sottoscrivere la richiesta sia al soggetto incaricato sia al richiedente.

La documentazione sottoscritta deve essere conservata a cura del richiedente.

Gestione della richiesta

La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta è attribuita al Centro operativo di Pescara.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda sulle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e richiama, tra le principali fonti normative, il decreto legislativo n. 300 del 1999, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, nonché i decreti legislativi n. 509 del 1994, n. 103 del 1996, n. 461 del 1997, n. 252 del 2005, il decreto-legge n. 66 del 2014, la legge n. 190 del 2014 e il decreto ministeriale 19 giugno 2015.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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