Cassazione Civile, Sentenza n. 36443/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio Martinelli impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione regionale di disciplina (Co.re.di.) del Piemonte e Valle d'Aosta: quattro mesi di sospensione per ritardi reiterati (fino a circa 30 giorni) nella trascrizione/iscrizione di atti rogati nel periodo gennaio-giugno 2019. In cassazione denunciava, con tre motivi, in particolare: 1) errore di diritto per inesatta qualificazione giuridica della singola condotta come idonea a integrare due distinte fattispecie dell'art. 147 co.1 lett. a) e lett. b) legge notarile (con richiesta di assorbimento di una fattispecie nell'altra); 2) mancata concessione delle attenuanti richieste (ravvedimento operoso, incensuratezza formale, riduzione tempi di trascrizione successiva); 3) mancata considerazione del fatto che le ispezioni biennali non avevano rilevato osservazioni sui tempi di trascrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto centrale (primo motivo) la Corte ha ritenuto applicabile alla disciplina disciplinare una metodologia diversa da quella penalistica: non si applica automaticamente il principio di specialità ex art. 15 c.p. nella sua formulazione penale; per l'accertamento del concorso o dell'assorbimento tra illeciti disciplinari occorre comparare gli interessi protetti dalle norme disciplinari e la rilevanza giuridica attribuita dal legislatore/ordinamento a ciascuna condotta. Nel caso concreto la Corte ha confermato che la condotta unica (ritardi reiterati nelle trascrizioni) poteva avere plurima rilevanza giuridica e integrare contemporaneamente la fattispecie generica della lett. a) (pregiudizio alla dignità/reputazione o al decoro/prestigio della categoria) e la fattispecie specifica della lett. b) (violazione non occasionale di norme deontologiche, con richiamo all'art. 42 principi deontologici), con conseguente legittimo cumulo sanzionatorio. Quanto ai motivi relativi alle attenuanti e alle ispezioni, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo adeguato il proprio convincimento e non fosse tenuto a discutere ogni singolo elemento richiesto dalla difesa; pertanto non è stata ravvisata violazione di legge idonea a fondare la cassazione.
Norme richiamate
art. 147 co. 1 legge notarile
lett. a), lett. b), lett. c)
Disposizione complessa che elenca, con linguaggio ampio e concetti elastici, le condotte sanzionate (a) compromissione della dignità/reputazione o del decoro/prestigio della classe notarile; (b) violazione non occasionale delle norme deontologiche; (c) uso di procacciatori o pubblicità non conforme. La Corte rileva che le fattispecie possono avere sovrapposizioni di rilevanza giuridica e che, per decidere del concorso o dell'assorbimento, va considerata la comparazione degli interessi protetti e la rilevanza giuridica attribuita, non un automatismo del principio di specialità penalistico.
art. 135 legge notarile
Contiene l'elenco generale delle sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sanzione pecuniaria, sospensione, destituzione) e fornisce il quadro sistematico di graduazione delle sanzioni cui rinvia l'art. 147; rilevante per la modulazione della pena disciplinare.
art. 144 legge notarile
Norma di base per il procedimento disciplinare e per la nozione di 'fatto addebitato'; collegata funzionalmente all'art. 135 nella modulazione delle sanzioni e nella valutazione delle circostanze attenuanti/agitanti.
art. 42 principi di deontologia professionale
richiamata specificamente per la lett. b)
Il riferimento alle norme deontologiche (es. art. 42) definisce il contenuto concreto delle violazioni non occasionali; per valutare la fattispecie ex lett. b) occorre considerare la singola norma deontologica violata e l'interesse che essa tutela.
art. 4 d.p.r. 137/2012
Richiamato in relazione alla lettera c) circa i principi della pubblicità professionale; non determinante nel caso di specie ma richiamato a titolo normativo.
art. 129 legge notarile
Norma sulle ispezioni dell'attività notarile; il ricorrente la richiamava per sostenere che le ispezioni non avevano rilevato anomalie, ma la Corte ha osservato che i tempi di trascrizione non sono sempre oggetto di controllo sistematico dagli organi ispettivi, e il mancato rilievo ispettivo non impedisce l'accertamento disciplinare.
art. 15 c.p. e giurisprudenza penale sulle Sezioni Unite
Riferito come paradigma del principio di specialità in materia penale; la Corte sottolinea che quel principio non è trasferibile automaticamente alla materia disciplinare e non deve essere applicato senza adattamento alle peculiarità delle fattispecie disciplinari.
art. 138-bis co. 1 legge notarile
Richiamato dal ricorrente in relazione alle attenuanti e alla modulazione delle sanzioni; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione delle attenuanti rientri nel merito del giudice disciplinare e non fosse stata illegittimamente omessa.
Cost., art. 25 e richiamo a giurisprudenza costituzionale e CEDU
art. 25 Cost., art. 7 CEDU
La Corte ribadisce che principi penali di stretta tipicità non si trasferiscono automaticamente alla disciplina disciplinare; tuttavia la compatibilità costituzionale e convenzionale delle norme disciplinari deve essere verificata, con attenzione alla proporzionalità delle sanzioni.
Massime di principio
- Nelle controversie disciplinari tra più fattispecie previste dallo stesso articolo (es. art.147 l. not.) non è automatico applicare il principio di specialità penale: occorre valutare la rilevanza giuridica e gli interessi protetti dalle singole fattispecie per stabilire se vi sia concorso reale o apparente.
- Una singola condotta materiale può avere plurima rilevanza giuridica e quindi integrare più illeciti disciplinari concorrentemente, con conseguente cumulo sanzionatorio, se danneggia distinti interessi tutelati dalle norme disciplinari.
- La valutazione di cosa integri la 'dignità', 'reputazione', 'decoro' o il contenuto delle norme deontologiche è rimessa in ampia misura agli organi disciplinari e alla loro concretizzazione; il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della motivazione, salvo che la questione implichi un confronto tra norme (concorsi) che richieda controllo di diritto.
- Per sostenere un concorso apparente (assorbimento) conviene dimostrare che le norme coinvolte tutelano il medesimo interesse in modo sovrapponibile e che l'ipotesi più specifica esaurisce la fattispecie; l'approccio probatorio deve concentrarsi sulla comparazione degli interessi e sulla rilevanza giuridica attribuita dalla norma deontologica.
- Le misure riparatorie o i comportamenti successivi (es. riduzione dei tempi di trascrizione) possono essere rilevanti come circostanze attenuanti ma devono essere dimostrati e valutati dal giudice di merito; la mera asserzione non obbliga l'annullamento della sanzione se la motivazione del giudice è congrua.
- Il fatto che le ispezioni amministrative non abbiano evidenziato rilievi non esclude l'irrogazione di sanzioni disciplinari quando l'organo competente giudichi sussistenti comportamenti illeciti: il controllo ispettivo e la valutazione disciplinare seguono logiche e finalità non perfettamente coincidenti.
- In sede disciplinare è essenziale predisporre documentazione probatoria chiara (tempi, comunicazioni, azioni correttive, rilievi ispettivi) e impostare l'argomentazione difensiva sul confronto degli interessi tutelati dalle norme e sulla proporzionalità della sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36341/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36357/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36384/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36406/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36417/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →