Sentenza del 24/06/2015 n. 13039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine alle vendite di autovetture usate effettuate dalla società. I veicoli erano stati acquistati da una cedente italiana che li aveva a sua volta acquistati da operatori intracomunitari, tra cui società di autonoleggio e imprese titolari di flotte aziendali. Secondo il Fisco, tali operatori avevano acquistato i veicoli nell'esercizio dell'impresa e avevano detratto l'IVA a monte; pertanto, le successive cessioni avrebbero dovuto essere assoggettate al regime IVA ordinario. L'Agenzia sosteneva inoltre che spettasse alla cessionaria provare la sussistenza dei presupposti del regime del margine e verificare, con la diligenza richiesta a un operatore professionale, la regolarità sostanziale delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il regime del margine, in quanto speciale e derogatorio rispetto al regime IVA ordinario, presuppone che l'IVA non sia stata detratta nelle precedenti fasi della catena commerciale. La mera indicazione del regime del margine nella fattura della cedente non è sufficiente a esonerare la cessionaria da responsabilità. Nel caso concreto, la provenienza dei veicoli da società di autonoleggio o da flotte aziendali costituiva un elemento idoneo a far presumere la detrazione dell'IVA a monte e imponeva alla contribuente di fornire la prova contraria.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, art. 36
Il regime del margine è un regime IVA speciale e derogatorio, applicabile alle cessioni di beni d'occasione solo quando l'IVA non sia stata detratta dal cedente nelle precedenti fasi della commercializzazione. La sussistenza dei relativi presupposti deve essere provata dal contribuente che intende avvalersene.
Art. 2697 c.c.
In relazione a un regime fiscale agevolato o derogatorio, l'onere della prova dei fatti costitutivi del beneficio grava sul contribuente, quando l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi contrari.
Art. 1176 c.c.
La diligenza richiesta alla cessionaria deve essere valutata considerando la sua qualità di operatore professionale del settore e la possibilità di desumere dai documenti disponibili, come i libretti di circolazione, la provenienza dei veicoli e la natura dei cedenti.
Art. 314 della direttiva 2006/112/CE
Il regime IVA del margine costituisce un regime particolare applicabile ai beni d'occasione e non può essere utilizzato quando i presupposti sostanziali, tra cui la mancata detrazione dell'IVA nelle precedenti cessioni, non risultano dimostrati.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo eccezionale rispetto al regime ordinario, richiede una verifica sostanziale dei suoi presupposti e non può fondarsi esclusivamente sulla correttezza formale della fattura.
- Quando i veicoli usati provengono da società di autonoleggio, leasing, concessionarie o flotte aziendali, è ragionevole presumere che l'IVA sia stata detratta a monte; in tal caso il regime del margine è normalmente escluso, salvo prova contraria.
- Il cessionario professionale deve svolgere controlli adeguati sulla provenienza dei beni e sulla posizione dei precedenti cedenti. La buona fede non è sufficiente se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità.
- Se l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e circostanziati sulla possibile detrazione dell'IVA nelle fasi precedenti, spetta al contribuente dimostrare che tale detrazione non è avvenuta.
- La presenza del regime del margine nella fattura non attribuisce alla fattura stessa efficacia probatoria assoluta circa la sussistenza dei requisiti sostanziali del regime.
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