Sentenza n. 50/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 62/2012 relativo al giudizio iscritto al NRG 520/2011, nonché sulla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1941/2019 relativa al giudizio iscritto al NRG 1441/2012;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza civile passati in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società creditrice ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento del residuo credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo, integralmente confermato da una sentenza civile passata in giudicato, oltre agli interessi moratori e alle spese successive all'emissione dei titoli. L'amministrazione aveva effettuato pagamenti parziali e sosteneva di aver estinto la maggior parte, o la totalità salvo una fattura, delle obbligazioni azionate, contestando l'imputazione operata dalla creditrice, che aveva destinato i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale. La ricorrente sosteneva invece che l'imputazione secondo tale criterio fosse conforme all'art. 1194 c.c. e che l'amministrazione non avesse provato l'integrale estinzione del debito. Veniva inoltre chiesto il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo la formazione dei titoli giudiziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo dell'ASP di Cosenza di dare integrale esecuzione al giudicato, pagando il debito residuo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel calcolo dovranno essere scomputate le somme già pagate, imputandole previamente agli interessi moratori scaduti, secondo il criterio dell'art. 1194, comma 1, c.c.; il giudice ha ritenuto che tale criterio si applichi anche ai pagamenti eseguiti da amministrazioni pubbliche in favore di privati e che l'ASP non abbia dimostrato l'estinzione totale del debito. Ha inoltre riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione di rimborsare le spese successive all'emissione dei titoli, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. In caso di inerzia, decorso il termine assegnato, dovrà intervenire il Prefetto di Cosenza quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, entro i successivi 60 giorni decorrenti dall'istanza della parte creditrice. L'ASP è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato; il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento del debito residuo e nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
art. 1194, comma 1, c.c.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Il criterio legale impone di imputare i pagamenti prima agli interessi e alle spese e poi al capitale; tale criterio è stato ritenuto applicabile anche ai pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche in favore dei privati.
d.lgs. n. 231/2002
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi moratori ai sensi di tale disciplina sino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo civile passato in giudicato, l'amministrazione è obbligata a corrispondere integralmente il credito riconosciuto, detraendo soltanto i pagamenti effettivamente provati.
- Il criterio di imputazione previsto dall'art. 1194, comma 1, c.c., secondo cui il pagamento si imputa prima agli interessi e alle spese e poi al capitale, si applica anche ai pagamenti eseguiti da una pubblica amministrazione in favore di un privato, salvo consenso del creditore a una diversa imputazione.
- La pubblica amministrazione che eccepisce l'integrale estinzione del debito derivante da un giudicato deve fornire una prova idonea dei pagamenti effettuati e della loro effettiva imputazione; la mera contestazione del criterio seguito dal creditore non è sufficiente.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione le spese sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo, quando risultino funzionali alla soddisfazione del credito riconosciuto.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, individuandone i poteri e prevedendo che il relativo compenso sia posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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