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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13549/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP dopo l'arresto in flagranza per il delitto di cui all'art. 73 co.1 d.P.R. 309/1990. La difesa ha censurato in particolare: 1) la mancata riqualificazione della condotta come "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, nonostante il sequestro di quantità limitata (otto dosi, totale ca. 1,5 g) e la descrizione di un unico episodio di cessione; 2) il diniego degli arresti domiciliari con controllo elettronico, anche in diversa provincia, in violazione dell'art. 275 c.p.p. e senza adeguata motivazione sulla inadeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame, rilevando che il giudice del riesame non ha esaminato compiutamente le censure difensive e ha operato un 'salto logico' tra i fatti accertati (quantitativamente limitati) e la conclusione sulla organizzazione di una "piazza di spaccio'. La Corte ha quindi censurato la motivazione come lacunosa e incoerente rispetto alla richiesta di riqualificazione in fatto lieve e ha assorbito il secondo motivo relativo al rifiuto del presidio elettronico. Ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità): la Corte richiama che la limitata quantità non esclude automaticamente la configurazione del fatto lieve; occorre valutare la complessiva operatività dell'attività di spaccio e la sua non occasionalità. Nel caso di specie il Tribunale non ha adeguatamente motivato perché la fattispecie non fosse lieve.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Regola la possibilità di applicare misure alternative (arresti domiciliari). La censura difensiva deduceva che il presidio elettronico e domiciliari in altra provincia sarebbero stati idonei; la Corte ha ritenuto assorbita tale motivo per l'annullamento per vizio di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Norma sul riesame delle misure cautelari: la Corte ricorda l'obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente ogni censura difensiva proposta ex art. 309 c.p.p.; la mancata disamina integra vizio di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e

    Censura ammessa in capo al ricorrente per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha applicato questo parametro per valutare la motivazione del giudice del riesame.

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (art. 173, comma 1) [richiamato come criterio formale di impugnazione]

    Richiama i limiti formali del ricorso per cassazione nel rito de libertate (indicazione sintetica dei motivi). Qui il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1‑ter

    Previsione operativa a carico del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'inoltro del provvedimento al direttore per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • La presenza di quantità limitate di stupefacente non esclude automaticamente la caratterizzazione come "fatto di lieve entità"; la qualificazione richiede una motivazione esplicita e coerente che consideri la modalità, la sistematicità e il contesto dell'attività di spaccio.
  • Il tribunale del riesame ha l'obbligo di affrontare e discutere espressamente tutte le censure sollevate dalla difesa: la mancata disamina integra vizio di motivazione e può determinare l'annullamento in Cassazione.
  • La Corte di legittimità, nel riesame di provvedimenti cautelari (de libertate), non rifá i fatti ma verifica la congruità e la logicità della motivazione; giudizi privi di adeguato nesso motivazionale possono essere cassati anche se i fatti non sono integralmente riesaminati.
  • Per opporsi efficacemente a una misura cautelare per reati di spaccio, la difesa dovrebbe documentare elementi che smentiscano la continuità o l'organizzazione dell'attività (es. attestazioni di assunzione personale, assenza di collegamenti organizzativi, circostanze che dimostrino episodicità) e proporre misure alternative idonee con idonea motivazione procedurale.
  • Il rifiuto di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) richiede motivazione puntuale sul perché tali misure non neutralizzerebbero il rischio di reiterazione: argomentazioni generiche o basate solo su precedenti risalenti possono non essere sufficienti.
  • In presenza di precedenti penali non recenti, il giudice deve spiegare la rilevanza e la persistenza della pericolosità, altrimenti il richiamo a precedenti lontani nel tempo può risultare insufficiente quale motivo esclusivo della custodia cautelare.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (fatto lieve vs. reato ordinario), è fondamentale che il giudice confronti esplicitamente le caratteristiche fattuali con i parametri normativi e giurisprudenziali, evitando inferenze logiche non documentate.

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