Ordinanza n. 5483/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\2\2026: per l’annullamento del provvedimento del 22/01/26 prot. n. 969 – P con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la richiesta di visto per motivi di studio ex articolo 4, d.lgs. n. 286/ 1998 presentata dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto e successivo diniego del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente proposto un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il provvedimento espresso del 22 gennaio 2026, con il quale l'Ambasciata ha respinto la richiesta di visto ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, formulando anche domanda cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha disposto il mutamento del rito da camerale a ordinario, poiché l'impugnazione del provvedimento espresso sopravvenuto mediante motivi aggiunti deve seguire il rito previsto per il nuovo atto e l'intero giudizio deve proseguire secondo tale rito, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. Per effetto del mutamento, ha revocato la camera di consiglio già fissata per il 14 aprile 2026 per la trattazione della domanda sul silenzio. Quanto alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero degli Affari Esteri una relazione documentata sui fatti e sulle questioni di diritto evidenziate nel ricorso, assegnando un termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Non è stata ancora decisa né la domanda di annullamento del diniego né, in via definitiva, la domanda relativa al silenzio.
Norme richiamate
art. 117, comma 5, c.p.a.
se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito
Quando, nel giudizio instaurato contro il silenzio, sopravviene un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, il processo prosegue con il rito previsto per l'impugnazione del nuovo provvedimento; nel caso concreto, il rito camerale è stato mutato in rito ordinario.
art. 4 d.lgs. n. 286/1998
È indicata quale base normativa della richiesta di visto per motivi di studio e del provvedimento di diniego impugnato; l'ordinanza non svolge un'interpretazione sostanziale della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso connesso all'oggetto della controversia e tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti, l'intero giudizio deve proseguire con il rito previsto per l'impugnazione del provvedimento sopravvenuto, con conseguente mutamento del rito originario se necessario.
- Prima di decidere una domanda cautelare proposta contro un diniego amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione documentata sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, quando tale acquisizione sia necessaria per la valutazione della controversia.
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