Cassazione Civile, Ordinanza n. 02098/2026 del 31/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accesso ispettivo concluso con un verbale di accertamento e con un avviso di addebito per differenze contributive pari a euro 40.029,38. Il datore di lavoro aveva sostenuto che il rapporto di lavoro della persona utilizzata presso l'immobile dovesse essere qualificato come lavoro domestico; l'ente previdenziale, invece, lo aveva riqualificato come rapporto di portierato, con conseguente diversa contribuzione dovuta. In primo grado il ricorso del datore di lavoro era stato accolto, ritenendosi insufficienti gli elementi raccolti dagli ispettori e non decisiva la sola dichiarazione del prestatore. La corte d'appello aveva poi accolto l'impugnazione dell'ente, valorizzando la dichiarazione del lavoratore come prova liberamente apprezzabile, insieme ad altri elementi istruttori (uso del nomen iuris "rapporto di portierato" nella lettera di licenziamento, presenza nello stabile di un piano adibito ad attività imprenditoriale e altre testimonianze). Il datore di lavoro ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 246 c.p.c. e dei CCNL applicabili, per avere la corte fondato la decisione sulle dichiarazioni del lavoratore interessato alla riqualificazione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la corte attribuito valore decisivo alla deposizione di un soggetto asseritamente incapace di testimoniare e trascurato prove contrarie; 3) violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 124/2004, dell'art. 3 L. 241/1990 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere considerato un elemento istruttorio non indicato sin dall'origine nel verbale ispettivo (la partita IVA collegata ad attività agricola nello stabile); 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia lo status del ricorrente di professore universitario a tempo pieno, ritenuto incompatibile con la titolarità di un'impresa agricola individuale. La censura, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della qualificazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la reale ratio della sentenza d'appello, la quale non aveva fondato la decisione sulla sola dichiarazione del lavoratore, ma su un quadro probatorio plurimo, trattando tale dichiarazione come semplice audizione di persona informata sui fatti, liberamente valutabile ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attaccava valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non entro limiti ristretti non ricorrenti. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non decisivo e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione complessiva delle prove. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché lo status personale del ricorrente non incideva sulla qualificazione delle mansioni svolte dal prestatore e sull'inquadramento del servizio presso l'immobile, che la corte territoriale aveva ritenuto adibito non solo a residenza familiare ma anche ad attività imprenditoriale. Non essendosi costituito l'ente previdenziale, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte, però, ha rilevato che la decisione di merito si fondava su un insieme di elementi probatori e non su una sola prova decisiva.
art. 246 c.p.c.
invocato per sostenere l'incapacità a testimoniare del prestatore interessato alla riqualificazione del rapporto; la Corte ha ritenuto la censura non confrontata con la motivazione d'appello.
art. 18 del CCNL proprietari di fabbricati
richiamato nel primo motivo come parametro per l'inquadramento del rapporto di portierato.
art. 1 del CCNL proprietari di fabbricati
richiamato nel primo motivo come parametro per l'inquadramento del rapporto di portierato.
art. 10 del CCNL lavoro domestico
richiamato nel primo motivo come parametro opposto per sostenere la qualificazione domestica del rapporto.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare il prudente apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito l'insindacabilità in cassazione delle valutazioni istruttorie di merito, salvo limiti ristretti.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004
richiamato per contestare l'utilizzo in giudizio di un elemento istruttorio non menzionato sin dall'inizio nel verbale ispettivo.
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
invocato in relazione all'obbligo di motivazione/trasparenza dell'attività amministrativa ispettiva.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per l'introduzione di elementi istruttori nuovi.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo e del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 421 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la possibilità di valutare la dichiarazione del prestatore come elemento probatorio liberamente apprezzabile nel rito del lavoro.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione basata su più elementi convergenti.
- La dichiarazione del lavoratore o di altro soggetto interessato può essere utilizzata dal giudice del lavoro come elemento di prova liberamente apprezzabile, se valutata insieme agli altri riscontri acquisiti, e non solo come testimonianza in senso tecnico.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto evocato non abbia autonoma decisività rispetto alla complessiva valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La censura che investe un singolo elemento istruttorio è inammissibile se non si confronta con la ratio complessiva della decisione, specie quando la corte territoriale abbia fondato l'esito su una pluralità di circostanze e non su un unico dato.
- Lo status personale del datore di lavoro è irrilevante, di per sé, per la qualificazione delle mansioni concretamente svolte dal prestatore e per l'inquadramento contributivo del rapporto, che dipendono dalle effettive modalità di svolgimento della prestazione.
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