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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10911/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, della sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'istanza di restituzione di un immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis c.p. I ricorrenti sostenevano che la decisione di inammissibilità si fondava su un errore percettivo: il ricorso per la revoca della confisca era stato sottoscritto anche da loro (allegato al ricorso), mentre la Corte aveva ritenuto che l'incidente di esecuzione fosse stato promosso solo da Compiano Luigi.

La decisione

La Corte ha rilevato un errore percettivo nella precedente sentenza della Terza sezione della Cassazione e l'ha revocata limitatamente alle posizioni di Fratolin Paola e Compiano Umberto. Esaminati però i ricorsi nel merito, li ha rigettati come infondati: la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva correttamente valutato che, pur essendo depositati sui conti proventi delle vendite (circa 22,8 mln), sussisteva una causa civile pendente sulla titolarità dei beni e la necessità di coprire spese, per cui l'attuale disponibilità poteva risultare in futuro insufficiente a soddisfare la pretesa erariale. Pertanto l'istanza di restituzione dell'immobile è stata respinta e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667 co. 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza e la procedura del giudice dell'esecuzione; applicata per valutare l'istanza di incidente di esecuzione relativa alla revoca della confisca.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca del profitto del reato; la confisca oggetto dell'incidente di esecuzione si fonda su questa disposizione e la valutazione dell'adeguatezza dei beni confiscati rispetto al profitto di reato è stata effettuata in tale quadro normativo.

  • Sez. 6, n. 20659 del 15/2/2023 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato in tema di verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'adeguatezza del valore complessivo dei beni confiscati rispetto al profitto di reato e della possibilità di ridurre il complesso dei beni appresi per renderlo proporzionato.

  • Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023 (giurisprudenza)

    Pronuncia citata dal PG per sostenere limiti di legittimazione dei terzi interessati che impugnano decisioni in materia di confisca; evocata circa l'accessibilità di alcuni rimedi da parte di terzi non condannati.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare davanti alla Corte (anche in cassazione) decisioni sull'incidente di esecuzione dipende dalla partecipazione e dai poteri conferiti ai soggetti nel procedimento di esecuzione: se un terzo ha formalmente sottoscritto e conferito mandato per l'incidente, può essere considerato parte legittimata a impugnare.
  • Un errore percettivo relativo alla verifica documentale da parte di una Corte superiore può determinare la revoca della precedente decisione quando emerga che la valutazione formale era errata; tuttavia ciò non garantisce l'accoglimento del ricorso sul merito, che deve essere sempre valutato.
  • Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nel valutare l'adeguatezza del patrimonio definitivamente appreso rispetto al profitto di reato: anche l'esistenza di disponibilità liquidi attuali non obbliga allo svincolo di altri beni se sussistono contenziosi pendenti o ragionevoli rischi che le somme non saranno effettivamente disponibili in futuro.
  • La presenza di cause civili concorrenti che incidono sulla titolarità dei proventi delle vendite e la necessità di coprire spese accessorie sono fattori idonei a giustificare il rigetto di istanze di restituzione di beni confiscati, per tutelare la soddisfazione della pretesa erariale.
  • È essenziale la cura nella documentazione processuale (mandati, firme, allegati): errori o omissioni formali possono determinare questioni di ammissibilità o rilievi procedurali che influenzano l'esito dei rimedi straordinari.

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