Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la demolizione di una struttura pertinenziale dell’immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 6143/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia riguarda la demolizione di una struttura asservita a un immobile. In sede cautelare, l’appellante ha contestato la legittimità della demolizione, sostenendo che la struttura non presentasse caratteristiche o aumenti volumetrici idonei a giustificare la misura repressiva. Il condominio, costituito nel giudizio, ha fatto valere le proprie ragioni contrapposte rispetto alla conservazione e fruizione della struttura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che dalla documentazione acquisita non emergessero, allo stato, caratteristiche della struttura o aumenti volumetrici suscettibili di motivare la demolizione. Quanto al periculum in mora, ha riconosciuto il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dalla demolizione. Nella ponderazione degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse del proprietario a evitare la demolizione e a consentire la fruizione della struttura per il migliore godimento dell’immobile rispetto alle ragioni del condominio. La decisione è interinale e non definisce il merito, la cui trattazione è stata fissata per il primo trimestre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando la documentazione acquisita renda non adeguatamente giustificata, allo stato degli atti, una misura demolitoria, in ragione dell’assenza di caratteristiche o aumenti volumetrici apparentemente idonei a fondarla.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione della demolizione può determinare un danno grave e irreparabile per il proprietario, non integralmente ristorabile mediante la successiva decisione di merito.
  • Nella fase cautelare, l’interesse a evitare la demolizione di una struttura e a mantenerne temporaneamente la fruizione può prevalere sulle contrapposte ragioni del condominio, quando il fumus della pretesa demolitoria risulti non adeguatamente sostenuto dalla documentazione disponibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.