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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13516/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, persona estranea al processo penale, impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della confisca per equivalente ai suoi beni disposta in fase esecutiva nel procedimento a carico di Giaffreda Donato. Deduce che il pubblico ministero non poteva, in sede esecutiva e senza previa pronuncia collegiale di cognizione, ritenere fittizia l'intestazione a terzi e applicare la confisca sui beni formalmente intestati alla ricorrente; contesta la violazione del diritto di proprietà (art. 42 Cost. e art. 1 Prot. add. CEDU) e dei principi CEDU (art. 6 § 2, art. 7) e lamenta vizio di motivazione e travisamento nella valutazione degli elementi indiziari (data della vendita, prezzo molto inferiore al valore di mercato, versamento di €23.000 prima della vendita, diritto di abitazione) e della perizia di parte sulla congruità del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il potere del pubblico ministero, in fase esecutiva, di individuare e dare esecuzione alla confisca per equivalente su beni non previamente sequestrati e formalmente intestati a terzi quando sia dimostrabile la loro disponibilità di fatto in capo al condannato. Ha affermato che la 'disponibilità' è distinta dalla proprietà e coincide con fattispecie di possesso o signoria di fatto; che l'individuazione specifica dei beni è riservata alla fase esecutiva e che il terzo ha il rimedio dell'opposizione in sede di esecuzione (contraddittorio differito). Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello circa la convergenza degli indizi (tempistica della vendita, rapporto tra compratrice e società del condannato, prezzo, diritto di abitazione, pagamento antecedente) e ha escluso il travisamento decisivo della perizia di parte. Ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 655, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione il ruolo di organo competente per l'esecuzione dei provvedimenti, inclusa la fase esecutiva della confisca; da ciò si deduce che l'individuazione esecutiva dei beni rientra nelle sue attribuzioni.

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Regola l'esecuzione delle misure patrimoniali affidando al pubblico ministero compiti operativi di esecuzione dell'ordine del giudice quando i beni non sono stati specificamente individuati in sede di cognizione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente sui beni di cui il condannato ha disponibilità per valore corrispondente al profitto o prezzo del reato; la Corte interpreta la norma nel senso che la confisca può colpire beni nella disponibilità di fatto del condannato anche se formalmente intestati a terzi.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul valore indiziario degli elementi probatori; la Corte richiama il metodo di valutazione unitaria e complessiva degli indizi (gravità, precisione e convergenza) per fondare la valutazione della disponibilità.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-quinquies

    "[n]el processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo"

    La norma obbliga il citare i terzi solo nei casi di sequestro preventivo dei beni destinati alla confisca; se il bene non è stato sequestrato l'intervento del terzo è differito alla fase esecutiva (contraddittorio postumo).

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, art. 41)

    L'aggiunta del comma 1‑bis prevede che, in caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati, l'esecuzione si svolge secondo la disciplina delle pene pecuniarie e affida al pubblico ministero l'esecuzione diretta: conferma la legittimazione dell'operato del PM in sede esecutiva.

  • art. 735-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come precedente che già affidava al pubblico ministero l'esecuzione di confische straniere e testimonia la prassi consolidata di affidare al PM la fase esecutiva per somme o beni non specificamente individuati.

  • art. 42 Cost.; art. 1 Prot. add. CEDU; artt. 6 e 7 CEDU

    La Corte valuta i profili convenzionali e costituzionali: riconosce che la confisca per equivalente è sanzionatoria ma ritiene compatibile la sua applicazione a beni formalmente intestati a terzi quando sia garantito un controllo giurisdizionale successivo e quando si dimostri la disponibilità di fatto del condannato; l'assenza di contraddittorio preventivo non viola automaticamente tali garanzie se è consentito un rimedio giudiziale ex post.

Massime di principio

  • La 'disponibilità' di un bene ai fini della confisca per equivalente è distinta dalla proprietà civile: rileva la signoria di fatto/possesso e la sfera economica di dominio del condannato anche se l'intestazione è formale a terzi.
  • Se il giudice di cognizione non ha individuato preventivamente i beni da confiscare, l'individuazione specifica e l'esecuzione spettano alla fase esecutiva e, in primo luogo, al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione (art. 660 c.p.p. e prassi consolidata).
  • Il terzo formalmente intestatario di beni può essere colpito da confisca per equivalente solo se emerge, mediante una valutazione globale e convergente degli indizi, che il bene è nella disponibilità di fatto del condannato; il terzo dispone di rimedi giurisdizionali ex post presso il giudice dell'esecuzione.
  • La valutazione degli elementi indiziari deve essere unitaria e non 'atomistica': singoli indizi deboli possono assumere valore probatorio se, nella loro convergenza, disegnano un quadro logico e univoco di disponibilità del condannato.
  • Le contestazioni tecniche (es. valutazioni peritali divergenti sul prezzo di vendita) sono in larga parte questione di merito riservata al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo travisamento palese o vizio di motivazione macroscopico.
  • Le garanzie convenzionali (CEDU) non impediscono in astratto la confisca a carico di terzi formalmente intestatari, purché sia garantito il controllo giurisdizionale e la possibilità per il terzo di esercitare rimedi effettivi in sede di esecuzione.

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