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Sentenza

Sentenza n. 5132/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2779/2025 pronunciata in data 10.04.2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 24267/2023.

Giustizia amministrativa202505570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2779/2025 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ordinando al Ministero l'emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo però la parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio lavoristico, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che intervenisse in caso di perdurante inerzia entro i termini indicati in motivazione e fissando in 500 euro il compenso, ove dovuto, a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'articolo 114 del codice del processo amministrativo e, in particolare, il comma 4, lettera e).

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione costituiscono presupposti sufficienti per ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato, ove l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre a carico dell'amministrazione le spese concretamente dovute per l'attività commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale, l'esecuzione della parte del titolo relativa alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario non può essere ordinata in favore dell'assistito quando il difensore, titolare di un autonomo credito, non abbia proposto il ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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