Ordinanza n. 2312/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 08.01.2026 sul portale Universitaly, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria; - della graduatoria nazionale di merito, pubblicata in data 28.01.2025 sul portale Universitaly, relativa all'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria; - degli esiti delle prove sostenute al termine del semestre filtro nei due appelli nazionali svolti nelle date del 20.11.2025 e del 10.12.2025; - dell’art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30; - dell’Allegato 2 al D.M. n. 418 del 30.05.2025, nella parte in cui prevede l’applicazione di etichette adesive corrispondenti su scheda anagrafica e su modulo delle risposte; - delle “Linee Guida per gli esami del semestre aperto”, pubblicate in data 16.10.2025, nella parte in cui non prevedono che il meccanismo di arrotondamento del voto si applichi ai voti inferiori a 18/30, nonché nella parte in cui prevedono l’applicazione di talloncini contenenti il medesimo codice alfanumerico sulla scheda anagrafica e sul compito svolto; - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1115/2025; - degli Allegati al D.M. n. 1115/2025; - per quanto occorrer possa, del D.M. n. 600 del 07.08.2025, recante la determinazione dei posti disponibili per l’a.a. 2025/2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. all’adozione del provvedimento di ammissione, anche in soprannumero, della ricorrente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo indicato dalla odierna ricorrente come prima scelta, o in subordine, presso gli altri Atenei indicati dalla medesima ricorrente, quali preferiti rispetto a quello a cui è stata concretamente assegnata in ragione del punteggio illegittimamente attribuitole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, esiti degli esami del semestre filtro e disciplina ministeriale della formazione della graduatoria e dell'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate sul portale Universitaly, gli esiti dei due appelli del semestre filtro, il D.M. n. 418/2025, le Linee guida per gli esami del semestre aperto, il D.M. n. 1115/2025, i relativi allegati e gli atti connessi. Ha contestato, in particolare, il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi di tre sufficienze, con recupero dei voti rifiutati e penalizzazioni; la mancata assegnazione a sedi indicate come preferite; il regime delle decadenze e la limitazione degli scorrimenti; alcuni quesiti delle prove; la violazione dell'anonimato derivante dall'apposizione di etichette o talloncini recanti il medesimo codice sulla scheda anagrafica e sul compito; nonché il mancato arrotondamento del voto di Biologia del primo appello da 17,8 a 18. Ha chiesto, oltre all'annullamento, l'ammissione al corso di Medicina presso la sede indicata come prima scelta o, in subordine, presso altre sedi preferite.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo le censure non assistite, allo stato della cognizione sommaria, da una prognosi favorevole. Il meccanismo del D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto non manifestamente irragionevole, poiché bilancia l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati sulle regole originarie: i candidati con tre sufficienze e senza voti recuperati restano prioritari, mentre gli altri sono collocati in fasce ordinate secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie di accesso. La disciplina è stata ritenuta applicabile in condizioni di parità a tutti i concorrenti e compatibile con la par condicio e l'imparzialità. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata considerata coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. La disciplina sull'assegnazione delle sedi e sulla decadenza per mancata immatricolazione è stata ritenuta conforme all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025, che prevede l'immatricolazione nella sede disponibile indicata secondo l'ordine di preferenza e, solo in mancanza, in altra sede sulla base dei posti residui. Le censure sui quesiti sono state ritenute prive di adeguato principio di prova, non essendo stato indicato il contenuto delle risposte della ricorrente; inoltre, l'amministrazione aveva già considerato gli errori dedotti. La doglianza sull'anonimato è stata ritenuta non favorevolmente valutabile perché non risultava una violazione non irrilevante delle regole, essendo i plichi chiusi e sigillati alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposti a rilevazione informatica da parte del CINECA prima della valutazione. Il mancato arrotondamento del voto da 17,8 a 18 è stato ritenuto conforme alla lex specialis e non discriminatorio, poiché l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 rileva ai fini della carriera dello studente, non del superamento dell'esame o della graduatoria. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale, da effettuarsi sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, quantificate in euro 400 per ciascuna delle due amministrazioni vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della misura cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nella fattispecie il TAR li ha esclusi sulla base di una prognosi non favorevole delle censure.
art. 30 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'ammissione, non esaminata favorevolmente nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6
La disposizione rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni degli esami di profitto prima della formazione della graduatoria; il TAR ne ricava che la rinuncia ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa già dalla legge.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
La norma primaria giustifica l'assegnazione alla prima sede utile indicata e, solo quando le sedi prescelte non siano disponibili, l'ammissione presso altre sedi con posti residui; è quindi compatibile l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
Il meccanismo di arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
La censura relativa all'omessa estensione dell'arrotondamento ai voti inferiori a 18 non è stata ritenuta fondata nella fase cautelare.
D.M. n. 1115/2025
Il sistema di graduazione per fasce, con recupero dei voti rifiutati e penalizzazioni, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e compatibile con affidamento, par condicio e imparzialità.
D.M. n. 418/2025
Costituisce la disciplina originaria della procedura e il parametro rispetto al quale il D.M. n. 1115/2025 conserva la priorità dei candidati in possesso delle condizioni originarie di accesso.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, una disciplina sopravvenuta che amplia la platea degli ammessi può essere ritenuta compatibile con il legittimo affidamento e la par condicio se conserva la priorità dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordina gli altri candidati secondo il grado di prossimità a tali condizioni.
- La modifica postuma delle regole di una selezione non è di per sé illegittima quando realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza pubblica di coprire i posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei concorrenti, senza azzerare integralmente le regole originarie.
- Quando le prove del semestre filtro hanno natura di esami di profitto validi per la carriera universitaria, l'esito positivo del secondo appello, con accettazione del voto, può rendere irrilevante la diversa valutazione non accettata del primo appello; la rinuncia ai voti utilizzati per la graduatoria può essere esclusa secondo la disciplina legislativa e ministeriale applicabile.
- La disciplina che impone l'immatricolazione presso la prima sede disponibile indicata dal candidato, prevedendo l'accesso ad altre sedi soltanto se quelle prescelte non sono disponibili, è coerente con una norma primaria che stabilisca tale ordine di assegnazione e può giustificare la decadenza in caso di mancata immatricolazione.
- La violazione dell'anonimato in una procedura selettiva produce effetto viziante non per qualsiasi irregolarità, ma soltanto quando l'irregolarità sia non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l'anonimato o ad alterare il risultato della procedura.
- La richiesta di riesame di quesiti di una prova selettiva richiede almeno l'indicazione del contenuto delle risposte date dal candidato e un principio di prova dell'utilità concreta dell'accoglimento; in mancanza, la censura non offre una base sufficiente nemmeno per la tutela cautelare.
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