Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 5977 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 1990, pari a Euro 23.287,90, sostenendo che la pretesa fiscale fosse stata definita mediante una dichiarazione integrativa con effetto condonistico ai sensi della Legge n. 413 del 1991, con versamento degli importi dovuti. Contestava inoltre il diniego dell'istanza di definizione della lite pendente, sostenendo che la cartella avesse natura di atto impositivo e fosse quindi definibile ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e della Legge n. 289 del 2002, art. 16.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della CTR per violazione del requisito previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha inoltre rigettato il ricorso contro il diniego di definizione: la cartella derivava dal passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento, quindi aveva natura meramente esecutiva e non costituiva l'unico atto impositivo con cui contestare il tributo. Di conseguenza, la controversia non era definibile come lite pendente. La Corte ha aggiunto che l'importo della cartella, pari a Euro 23.287,90, superava comunque il limite di Euro 20.000 previsto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.360,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, artt. 49, 50, 51 e 52

    La contribuente invocava il condono integrativo o tombale previsto dalla legge, sostenendo che la domanda e i versamenti effettuati avessero estinto la pretesa tributaria. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito processuale previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 111 del 2011

    La disposizione consentiva la definizione di determinate liti pendenti alle condizioni previste dalla Legge n. 289 del 2002, art. 16, ma con un limite di valore pari a Euro 20.000. La controversia non rientrava nella definizione sia perché la cartella non era un atto impositivo, sia perché l'importo superava tale limite.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Qualunque controversia avente come oggetto, "avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e ogni altro atto d'imposizione".

    Sono definibili le controversie aventi a oggetto un atto impositivo. Una cartella emessa dopo un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato è normalmente un atto esecutivo e non un nuovo atto impositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesto ratione temporis, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Il ricorso ordinario per cassazione è ammesso per i motivi tassativamente previsti dalla norma. L'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente costituisce un'eccezione ammessa dalla giurisprudenza quando il giudizio principale pendeva davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un avviso di accertamento già definitivo per giudicato o mancata impugnazione non riapre il merito della pretesa fiscale: può essere contestata, di regola, solo per vizi propri.
  • La cartella può assumere natura di atto impositivo, ai fini della definizione agevolata, quando costituisce il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria e gli consente per la prima volta di contestare il tributo.
  • La mera presenza di sanzioni nella cartella non attribuisce automaticamente alla cartella natura impositiva, se le sanzioni derivano in modo automatico da una pretesa già accertata o da tributi dichiarati e non versati.
  • Per accedere a una definizione agevolata occorre verificare sia la natura dell'atto impugnato, sia il valore della lite e gli ulteriori requisiti temporali e procedurali previsti dalla disciplina applicabile.
  • Un ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti formali richiesti dalla legge vigente al momento della sua proposizione; la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.