Ordinanza n. 1425/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di sospensione dell'efficacia esecutiva di un'ordinanza di demolizione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note comunali del 12 luglio 2023, 23 gennaio 2024 e 11 marzo 2024, con cui il Comune di Cosenza aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 29 maggio 2023. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso. In particolare, l'art. 21-quater l. 241/1990 richiede che il termine della sospensione sia espressamente indicato nell'atto e limita comunque la sospensione al periodo necessario e ai termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio. Nel caso concreto, le note impugnate non indicavano espressamente il termine della sospensione e, alla data dell'ordinanza, risultava decorso un periodo superiore a due anni dall'ultima nota dell'11 marzo 2024.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha prospettato che, una volta superato il limite temporale previsto dall'art. 21-quater l. 241/1990 e non essendo intervenuti annullamento o revoca dell'ordinanza di demolizione, quest'ultima sarebbe tornata esecutiva. Tale sopravvenuta esecutività potrebbe comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando ogni decisione all'esito.
Norme richiamate
art. 21-quater l. 241/1990
“L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo e 21 novies”
La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione deve essere sorretta da gravi ragioni, avere durata strettamente necessaria, indicare espressamente il termine e non può protrarsi oltre i termini per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.
art. 21-novies l. 241/1990
Individua i termini richiamati dall’art. 21-quater quale limite massimo alla disposizione o alla durata della sospensione amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990 deve indicare espressamente il proprio termine finale; l’omessa indicazione costituisce un elemento rilevante nella verifica della legittimità e della durata della sospensione.
- La sospensione amministrativa non può essere disposta o mantenuta oltre i termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-novies l. 241/1990.
- Quando la sospensione di un provvedimento non è seguita dal suo annullamento o dalla sua revoca e viene superato il limite temporale massimo previsto dalla legge, il provvedimento sospeso può tornare esecutivo, con possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione della sospensione.
- Se il giudice rileva d’ufficio una possibile sopravvenuta carenza di interesse, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
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