Sentenza n. 1973/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento n. 187/2022 del 17.05.2022, comunicato il successivo 19.05.2022, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze ha ordinato al signor Achille De Biase “in qualità di proprietario, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 199 comma 1 della L.R. n. 65/2014, mediante la rimozione della veranda realizzata in assenza di nulla osta ai fini idraulici ex RD 523/1904, e riconducendo il prospetto posteriore a quanto autorizzato con Licenza Edilizia 1678 del 11/07/1963, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, decorso il quale l'ordinanza è eseguita a cura del Comune e a spese dei Responsabili”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi, fra cui, in particolare, gli articoli 1 e seguenti del Regolamento sull'edilizia del Comune di Firenze approvato con deliberazione podestarile del 29.12.1931 e della Giunta Provinciale Amministrativa del 27.01.1932.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimessa in pristino, con rimozione della veranda e ripristino del prospetto autorizzato nel 1963, per opere realizzate senza titolo edilizio e senza nulla osta idraulico nella fascia di rispetto del torrente Mugnone
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l'ordinanza del Comune di Firenze n. 187 del 17 maggio 2022, comunicata il 19 maggio 2022, che gli ingiungeva di rimuovere una veranda ricavata tamponando una terrazza in aggetto sul torrente Mugnone e di ripristinare il prospetto posteriore secondo la licenza edilizia del 1963. Il provvedimento contestava l'assenza del titolo edilizio, dell'autorizzazione sismica e delle autorizzazioni provinciali, nonché la violazione della disciplina urbanistica e del divieto di edificazione nella fascia di rispetto idraulica. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità articolati dal ricorrente; il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, accogliendo l'eccezione del Comune. La contestazione investiva direttamente e immediatamente la tutela delle acque pubbliche, poiché l'ordinanza si fondava anche sulla realizzazione dell'opera nella fascia di rispetto del torrente prevista dall'art. 96, lett. f), r.d. 523/1904 e sulla mancanza del nulla osta idraulico. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143, lett. a) e b), r.d. 1775/1933. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa dinanzi al TSAP nei termini e per gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 96, lett. f), r.d. 523/1904
Ed invero, il provvedimento impugnato ha ordinato la rimozione dell’opera, in quanto realizzata, tra l’altro, nella fascia di rispetto prevista dall’art. 96, lett. f) del regio decreto n. 523 del 1904, che vieta l’“edificazione di fabbriche nella fascia di rispetto di 10 m. dal piede dell’argine o in mancanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua pubblici”, e in assenza del nulla osta a fini idraulici previsto dal medesimo corpo normativo.
Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto e la necessità del nulla osta idraulico rendono la controversia direttamente attinente alla tutela e al regime delle acque pubbliche.
art. 143, lett. a) e b), r.d. 1775/1933
Ai sensi dell’art. 143, lett. a) e b) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in materia di acque pubbliche, nonché i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.
La giurisdizione diretta del TSAP comprende le impugnazioni dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla tutela o sul regime delle acque pubbliche, nei termini previsti dalle lettere a) e b).
art. 11 c.p.a.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., del Tribunale superiore delle acque pubbliche quale plesso munito di giurisdizione, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e per gli effetti di legge.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice indica il plesso giurisdizionale munito di giurisdizione davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini e per gli effetti di legge.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste quando il provvedimento impugnato incide direttamente e immediatamente sul regime o sulla tutela delle acque pubbliche, anche se è stato adottato da un’amministrazione non specificamente preposta a tale tutela.
- La controversia sull’ordine di rimozione di un’opera collocata nella fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblico e priva del necessario nulla osta idraulico appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, poiché investe direttamente la protezione della fascia e il regolare regime delle acque.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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