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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14606/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto con cui il creditore procedente intimava a più soggetti, qualificati come terzi datori di ipoteca, il pagamento di una somma derivante da un mutuo fondiario stipulato anni prima con una banca. Gli intimati proponevano opposizione al precetto deducendo: mancata notifica del titolo esecutivo, inidoneità del titolo verso i terzi datori di ipoteca, indeterminatezza delle somme richieste, difetto di legittimazione attiva del soggetto precettante, prescrizione del credito e nullità della clausola sugli interessi per usura. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In appello gli opponenti riproponevano tre censure: carenza di prova della legittimazione del cessionario del credito, prescrizione del credito e nullità della clausola di interessi per usura sopravvenuta e indeterminatezza, anche in relazione a un piano di ammortamento alla francese. La Corte d’appello dichiarava inammissibili il primo e il terzo motivo e infondato il secondo. In cassazione i soccombenti articolavano quattro motivi: 1) vizio di motivazione e omessa pronuncia sulla legittimazione della cessionaria, oltre a motivazione apparente sulla legittimazione della società precettante; 2) violazione di legge e dell’art. 115 c.p.c. per il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della prescrizione alla comparsa di costituzione della banca in un precedente giudizio oppositivo/esecutivo estintosi; 3) omessa o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2312 c.c. per non avere la Corte d’appello considerato la documentazione già nel fascicolo di primo grado e per la questione del mancato soddisfacimento del credito in sede fallimentare; 4) vizio di motivazione e violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. per non avere la Corte d’appello esaminato la doglianza sull’usurarietà degli interessi moratori. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato, il terzo infondato in parte e inammissibile in parte, il quarto inammissibile, e ha rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza d’appello e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla legittimazione della cessionaria non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, in ogni caso, la motivazione della Corte territoriale non fosse apparente. Ha poi ribadito che la richiesta del creditore costituito nel giudizio oppositivo ha efficacia interruttiva della prescrizione e che l’estinzione del processo elimina solo l’effetto permanente dell’interruzione, non quello istantaneo, sicché la prescrizione ricomincia a decorrere dalla domanda, restando comunque interrotta dagli ulteriori atti di messa in mora richiamati nei gradi di merito. Inoltre, ha affermato che l’appellante deve produrre i documenti su cui fonda il gravame, anche se già presenti nel fascicolo di primo grado, e che la censura sull’usura era inammissibile perché generica e non autosufficiente, oltre che perché la disciplina invocata non era applicabile a un rapporto già risolto prima della legge n. 108/1996. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti della nullità processuale quando la motivazione sia solo apparente o mancante nei termini rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2943, comma 2, c.c.

    La comparsa/richiesta del creditore nel giudizio oppositivo può avere efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    L’atto interruttivo produce effetti permanenti sino alla definizione del giudizio, salvo l’incidenza dell’estinzione del processo.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    L’estinzione del processo fa venir meno l’effetto permanente dell’interruzione, ma non elimina l’effetto interruttivo istantaneo già prodotto.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    L’estinzione del processo ha rilevanza processuale e non travolge gli effetti sostanziali dell’atto, incluso l’effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 115 c.p.c.

    La parte che impugna deve confrontarsi con la decisione e con i documenti rilevanti; in cassazione non è sufficiente una censura meramente assertiva o non autosufficiente.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La doglianza sull’usura richiede una specifica allegazione e dimostrazione dei tassi asseritamente usurari; il richiamo alla norma, da solo, non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 108 del 1996

    La disciplina antiusura sopravvenuta non è applicabile a un rapporto già risolto prima della sua entrata in vigore, secondo l’impostazione seguita nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da risultare incomprensibile; non basta contestare la sintesi o l’adesione del giudice d’appello alla decisione di primo grado.
  • Se in primo grado è stata esaminata soltanto la legittimazione di un determinato soggetto, l’appellante che intenda contestare la legittimazione di un diverso soggetto intervenuto o cessionario deve formulare una doglianza specifica e coerente con la relativa ratio decidendi; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La richiesta del creditore di rigetto dell’opposizione in un giudizio oppositivo può costituire atto interruttivo della prescrizione; se il processo successivamente si estingue, viene meno l’effetto permanente dell’interruzione ma resta fermo l’effetto istantaneo, con decorrenza della prescrizione dalla domanda.
  • L’estinzione del processo non elimina gli effetti sostanziali già prodotti dall’atto processuale, compreso l’effetto interruttivo della prescrizione.
  • In appello la parte ha l’onere di produrre e indicare i documenti su cui fonda le censure, anche se tali documenti erano già presenti nel fascicolo di primo grado.
  • Le doglianze in tema di usura devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente un richiamo generico al divieto di interessi usurari, occorrendo indicare in concreto quali tassi siano stati applicati e perché supererebbero la soglia o sarebbero comunque illeciti nel regime normativo applicabile.
  • La disciplina antiusura sopravvenuta non può essere automaticamente applicata a rapporti già esauriti o risolti prima della sua entrata in vigore, salvo diversa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimentoMutuoUsura bancaria
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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