Sentenza n. 7586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia della Regione Basilicata nella stipula del contratto di servizio per il lotto 5, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1117 del 12 febbraio 2026, che aveva confermato l’aggiudicazione del servizio all’impresa ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, aggiudicataria del lotto di Matera dopo l’accoglimento del proprio appello nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1117/2026, ha chiesto l’ottemperanza deducendo che la Regione non aveva stipulato il contratto e aveva riaperto verifiche e accertamenti sulla sostenibilità dell’offerta, in particolare sul PEF, così ponendo in essere condotte materialmente impeditive dell’esecuzione del giudicato. Ha chiesto che fosse fissato un termine per la stipula, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Miccolis ha eccepito il difetto di procura, rilevando che due precedenti ricorsi in ottemperanza sarebbero stati notificati ma non depositati, e l’abuso del processo. Nel merito, la Regione, il Comune e Miccolis hanno richiamato criticità sulla qualità ambientale della flotta e sulla tenuta del PEF, inclusa una asserita sovracompensazione dei costi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni preliminari di Miccolis: quella relativa alla procura era generica e priva di un principio di prova, non essendo stata depositata la procura che avrebbe consentito di verificarla; non ricorreva abuso del processo, poiché il ricorso era diretto a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e la stipula spettante. Nel merito, ha stabilito che il PEF presentato in gara diviene, in caso di aggiudicazione, il PEF del contratto e che l’amministrazione deve riferirsi a esso per la stipula, non potendo ammettere modifiche incompatibili con l’immutabilità dell’offerta. Eventuali criticità del PEF possono essere affrontate dall’amministrazione contraente soltanto mediante autotutela, nei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e nel rispetto del giudicato, che consente l’annullamento solo per vizi non coperti da esso. Poiché non risultava adottata una formale determinazione di autotutela, allo stato non sussistevano ostacoli all’esecuzione del giudicato. La Regione è stata quindi obbligata a verificare la corrispondenza tra PEF di gara e PEF contrattuale e a stipulare il contratto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inottemperanza, il Prefetto di Potenza è stato nominato commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. Sono state negate le penalità di mora per la peculiarità della questione e compensate integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Ove poi sorgano determinate criticità anche in ordine alla tenuta del “PEF di gara” (l’amministrazione regionale e quella comunale ritengono in particolare sussistere, nel caso di specie, una situazione di estrema criticità in ordine alle modalità di calcolo della compensazione e alla relativa verifica di congruità) all’amministrazione contraente resta unicamente la strada dell’autotutela da esercitare nel rispetto dei presupposti previsti non solo dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ma anche della giurisprudenza che si è formata proprio sul rapporto tra giudicato e autotutela (si veda per tutte Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3475, ove si afferma in sintesi che l’annullamento in autotutela è consentito, sì, ma per i soli vizi non coperti da giudicato);
Le criticità del PEF di gara non consentono di riaprire o modificare direttamente la valutazione già coperta dal giudicato: l’amministrazione può intervenire soltanto con un formale annullamento in autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies e limitatamente ai vizi non coperti dal giudicato.
art. 112 c.p.a.
Si chiedeva pertanto la fissazione di un termine entro cui ordinare alla Regione Basilicata di provvedere alla stipula del contratto di servizio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La tutela in ottemperanza può essere attuata mediante ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di inerzia, mediante intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il testo non richiama espressamente l’art. 112 c.p.a.; la disposizione è pertanto omessa.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato conferma l’aggiudicazione e ne consegue la stipula del contratto, la stazione appaltante deve dare esecuzione al giudicato e non può riaprire autonomamente verifiche già definite o introdurre ostacoli materiali alla stipulazione.
- In caso di aggiudicazione, il PEF presentato in gara diviene il PEF del contratto; la successiva fase di stipula deve riferirsi a tale piano e non può comportarne la modifica, in osservanza del principio di immutabilità dell’offerta.
- Se dopo il giudicato l’amministrazione individua criticità dell’offerta o del PEF, può intervenire soltanto attraverso un formale esercizio dell’autotutela, nel rispetto dei presupposti di legge e limitatamente ai vizi non coperti dal giudicato.
- In assenza di una formale determinazione di autotutela, le criticità prospettate dall’amministrazione non impediscono l’esecuzione del giudicato; il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di inerzia.
- L’eccezione di difetto di procura non può essere accolta se è formulata genericamente e senza un principio di prova idoneo a sostenerla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →