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Legge

L.R. Emilia-Romagna 22/2016

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 22/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina dei beni regionali dell’Emilia-Romagna: programmazione di acquisti e alienazioni, gestione e concessione d’uso, criteri di stima e vendita, trasparenza e pubblicità, rateizzazione dei corrispettivi. Introduce anche una disciplina transitoria per i procedimenti di dismissione già avviati o conclusi alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina dei beni regionali

Disciplina dei beni regionali: modifiche alla legge regionale Emilia-Romagna n. 10 del 2000

La legge interviene sulla disciplina regionale dei beni mobili e immobili della Regione Emilia-Romagna, aggiornando procedure di acquisto, alienazione, valorizzazione, concessione d’uso, pubblicità e pagamento rateale dei prezzi. Il provvedimento si applica nel solo territorio regionale e integra la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10.

Programmazione di acquisti, alienazioni e valorizzazione

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili, nonché i criteri di trasparenza relativi alla gestione dei beni. Deve inoltre approvare il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione competente, e tale piano è allegato al bilancio di previsione.

Dopo l’approvazione del bilancio, l’avvenuta approvazione del piano deve essere comunicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione. Degli indirizzi, del programma e del piano viene informato anche l’IBACN, che può esprimere parere entro 60 giorni sui profili relativi ai beni culturali e ambientali; decorso inutilmente il termine, il parere si intende acquisito.

Inventario, variazioni patrimoniali e valutazione dei beni

Tutti gli atti di acquisto o alienazione di beni mobili e immobili, nonché ogni atto che comporti modificazioni dello stato patrimoniale regionale, devono essere comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, la quale trasmette i dati necessari alla struttura competente in materia di risorse finanziarie e bilancio per la redazione dello stato patrimoniale.

Per la determinazione del valore dei beni, la legge rinvia ai criteri dell’articolo 64 del d.lgs. 118/2011. È inoltre abrogata una precedente previsione dell’articolo 3 della legge del 2000.

Concessione d’uso gratuito e divieto di sublocazione

L’uso gratuito dei beni può essere concesso, secondo le modalità previste, anche a organizzazioni e associazioni prive di personalità giuridica, purché iscritte ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato, alle condizioni previste dalle rispettive leggi regionali di settore.

I beni concessi in uso ai sensi della disciplina regionale non possono essere oggetto di sublocazione.

Affidamento in gestione dei beni immobili a enti locali

La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza per la manifestazione di interesse dell’ente territoriale sul cui territorio insiste il bene. L’affidamento è finalizzato a scopi pubblici generali e richiede una manifestazione di interesse e un piano di utilizzo che indichi l’uso del bene, la durata della gestione e le risorse economiche previste per eventuali investimenti.

Alienazione: criteri di stima e casi particolari

Il prezzo di vendita dei singoli beni è determinato con perizia di stima, che fa riferimento prioritariamente:

  • per i terreni non edificabili, ai valori agricoli di mercato;
  • per edifici e terreni edificabili, alle quotazioni semestrali dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

Sui valori così determinati possono essere applicati aumenti o riduzioni in base alle caratteristiche del bene, previa verifica di congruità da parte dell’Ufficio provinciale del territorio dell’Agenzia delle Entrate. La verifica non è richiesta quando l’acquirente è un ente territoriale o il Servizio sanitario nazionale e l’acquisto è vincolato alla realizzazione di impianti, attrezzature o servizi pubblici; in tal caso è sufficiente l’attestazione di congruità resa dall’Agenzia del demanio.

Procedure di vendita dei beni immobili

La cessione a terzi privati dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale avviene mediante pubblico incanto; se la procedura è infruttuosa, si può procedere alla vendita mediante trattativa privata, previa idonea pubblicizzazione.

Il prezzo a base d’asta è determinato secondo i criteri di stima sopra richiamati. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali e, previa autorizzazione della Giunta, il competente servizio può avvalersi di esperti e consulenti esterni.

Alienazioni dirette di porzioni di aree, fondi interclusi e comproprietà

Possono essere alienate direttamente mediante trattativa privata:

  • le porzioni di aree regionali interessate da sconfinamento di opere realizzate su fondi attigui altrui e le aree divenute pertinenze;
  • i fondi interclusi;
  • le porzioni di beni in comproprietà.

Per le aree interessate da sconfinamento, l’estensione alienabile può comprendere, oltre alla superficie occupata dall’opera, anche una fascia di pertinenza fino a tre metri dal confine dell’opera. Restano a carico dell’acquirente le spese di frazionamento e gli oneri relativi all’occupazione pregressa. La Giunta definisce criteri e parametri per il prezzo di cessione e per l’indennità di occupazione pregressa.

L’intenzione di procedere a queste alienazioni dirette deve essere adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale della Regione, con indicazione di individuazione, valore e soggetti coinvolti.

Dismissione di immobili e semplificazioni documentali

La Giunta può dismettere immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le norme che esonerano dalla consegna di alcuni documenti e dichiarazioni relativi a proprietà, regolarità urbanistico-edilizia, fiscale e catastale, nonché dall’allegazione del certificato di destinazione urbanistica nei casi previsti dalla normativa statale richiamata.

Gli eventuali esoneri e le eventuali mancanze documentali devono essere evidenziati nei bandi e negli atti di alienazione relativi a ciascun bene.

Acquisti immobiliari e donazioni

L’acquisto di beni immobili è consentito entro gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio. L’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto devono essere attestati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio e documentati istruttoriamente; la congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio. Dell’acquisto deve essere data preventiva notizia sul sito istituzionale, con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

La Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, può accettare donazioni quando ne derivi un vantaggio funzionale e vi sia interesse all’acquisizione. Se la donazione è vincolata a una finalità, il bene può essere accettato solo se la finalità è lecita, compatibile con l’interesse pubblico e non comporta un onere eccessivo rispetto al valore della donazione.

Permute

Per gli immobili oggetto di permuta, il valore deve essere determinato mediante perizia di stima con richiesta del parere di congruità all’Agenzia del demanio, secondo la disciplina statale richiamata.

Trasparenza e pubblicità

La Giunta regionale definisce i criteri di trasparenza per:

  • la gestione dei beni immobili;
  • l’autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti su aree di proprietà regionale;
  • la concessione di aree o beni per l’installazione di impianti di telefonia mobile e altre nuove tecnologie.

Definisce inoltre le modalità di pubblicizzazione previste per le concessioni e le alienazioni. Le previsioni in materia di trasparenza e l’inventario dei beni regionali sono pubblicati in apposita sezione del portale istituzionale dell’ente.

Pagamento rateale del prezzo e disciplina transitoria

Il pagamento rateale del prezzo può essere autorizzato dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, che determina anche anticipo, numero delle rate e periodicità. La rateizzazione non può superare 20 anni; sulle rate maturano interessi a un tasso non inferiore a quello legale.

La Giunta può fissare criteri per autorizzare una rateizzazione fino a 30 anni quando l’acquirente sia un soggetto pubblico e l’acquisto sia vincolato alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature o servizi pubblici di interesse generale.

Per i procedimenti di dismissione già avviati o conclusi alla data di entrata in vigore della legge, la rateizzazione del prezzo può essere definita o riveduta su richiesta e a spese dell’interessato, nel rispetto dei nuovi limiti di durata previsti.

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