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Legge

L.R. Emilia-Romagna 24/2016

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 24/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Emilia-Romagna il Reddito di solidarietà (RES), integrazione regionale alla misura nazionale di contrasto alla povertà, e disciplina beneficiari, gestione comunale, progetto personalizzato, finanziamenti e controlli. Prevede anche il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà. Il RES ha durata pari alla misura nazionale (18 mesi) e, dopo l’ultimo beneficio, è richiedibile solo trascorsi 6 mesi.

Reddito di solidarietà regionale e misure di contrasto alla povertà

Reddito di solidarietà regionale e contrasto alla povertà

La legge istituisce in Emilia-Romagna il Reddito di solidarietà (RES) come misura regionale di integrazione della misura nazionale di contrasto alla povertà. L’intervento è finalizzato a ridurre povertà, esclusione sociale e disuguaglianza e a favorire inclusione sociale, valorizzazione delle competenze e accesso al lavoro.

Finalità e architettura dell’intervento

Il RES si innesta sulla programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, sul Piano sociale e sanitario regionale e sul Piano regionale per la lotta alla povertà. La Regione affianca al sostegno economico anche il rafforzamento del sistema territoriale dei Centri per l’impiego e degli interventi e servizi sociali.

Misura economica e progetto personalizzato

Il RES integra la misura nazionale incrementandone l’ammontare del beneficio. Può inoltre prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, ulteriori misure per l’inserimento lavorativo e l’attivazione sociale, anche in raccordo con associazioni di volontariato. Il beneficio economico è erogato nell’ambito di un progetto personalizzato di attivazione sociale e inserimento lavorativo, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del nucleo familiare.

Competenze dei Comuni, delle Unioni e dei servizi territoriali

I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni previste dalla disciplina nazionale, autorizzano la spesa ed erogano il contributo economico nella misura stabilita dal RES. Possono integrare il progetto con interventi propri, anche utilizzando risorse non vincolate ad altre destinazioni. I servizi territoriali sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti della legge regionale n. 14 del 2015 e possono attivare servizi, misure e strumenti compatibili della legge regionale n. 17 del 2005, se coerenti con la finalità di inclusione.

Piano regionale per la lotta alla povertà

L’Assemblea legislativa approva un Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, in cui sono definiti i rafforzamenti del sistema di interventi e servizi finanziabili con la quota del Fondo Povertà nazionale e con fondi regionali ed europei. Il Piano fornisce anche indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.

Finanziamenti

La Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l’erogazione del RES agli aventi diritto. Le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari seguono la disciplina statale. Ulteriori finanziamenti regionali sono destinati ai Comuni o alle Unioni per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere al RES i nuclei familiari già ammessi alla misura nazionale, residenti in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi continuativi. La domanda è presentata al Comune o all’Unione territorialmente competente mediante il modello “domanda unica RES - REI”, con indicazione del requisito di residenza.

Durata del beneficio e importo

Il RES ha la stessa durata della misura nazionale, pari a 18 mesi. Decorso tale periodo, il sostegno non può essere richiesto se non dopo almeno 6 mesi dall’ultimo beneficio percepito. L’importo è calcolato secondo la scala di equivalenza ISEE, al netto delle maggiorazioni previste, e non può superare quello spettante a una famiglia di sei componenti, anche se il nucleo è più numeroso.

Governance, attuazione e controlli

La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali e previo parere della Commissione assembleare competente, stabilisce le modalità di attuazione, definisce l’ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni. La Cabina di regia, in composizione allargata, assicura il coordinamento tra Regione e autonomie locali. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione; la Giunta presenta un primo rapporto entro 14 mesi dall’entrata in vigore e successivamente relazioni biennali su beneficiari, misure attivate, copertura, risorse impiegate, criticità e distribuzione territoriale. È prevista anche valutazione partecipata.

Decadenza e sospensione

La decadenza o sospensione dal RES segue quella prevista per la misura nazionale. Si decade inoltre dal solo RES se viene meno la residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna.

Abrogazioni e copertura finanziaria

È abrogato il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2003. La legge reca copertura finanziaria per gli esercizi 2016-2018 tramite appositi capitoli di bilancio; per gli esercizi successivi al 2018 il finanziamento avviene negli stanziamenti annualmente autorizzati.

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