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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20443/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva applicato a Corda la custodia cautelare in carcere. I motivi principali dedotti dal difensore erano: (1) errata applicazione dell'art. 310 c.p.p. e violazione del principio devolutivo, cioè il P.M. in fase di appello aveva mutato il petitum originario (aveva richiesto originariamente gli arresti domiciliari) chiedendo invece una misura più grave (custodia in carcere), con conseguente illegittimità della modifica; (2) violazione del divieto di reformatio in pejus e della regola secondo cui, in assenza di nuova istanza al primo giudice, non è possibile aggravare la misura in sede di riesame; (3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria, con contestata affidabilità dei riconoscimenti (sia della persona offesa sia del personale di P.G. tramite video) e rilievi su elementi probatori non acquisiti o incongruenti; (4) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari concrete e attuali e sui criteri di scelta della misura (mancata considerazione della lontananza temporale dei fatti e di elementi relativi ai precedenti). Con motivi aggiunti è stato ulteriormente sottolineato il mutamento della domanda cautelare da parte del P.M. e la mancanza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari alla luce dello stato di detenzione dell'indagato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, e ha annullato l'ordinanza impugnata. In particolare la Corte ha affermato che il P.M., proponendo in appello una misura diversa e più afflittiva rispetto alla richiesta originaria, ha illegittimamente variato il petitum cautelare: l'appello del pubblico ministero non può ampliare l'oggetto della domanda cautelare. Ne consegue l'inammissibilità della modifica del petitum e la nullità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 178, lett. b) c.p.p., rilevabile d'ufficio, la quale invalida l'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 4/1992 sul potere del P.M. di promuovere il procedimento cautelare nei limiti del devolutum. Decisione: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. (data decisione: 14 aprile 2026).

Norme richiamate

  • art. 310 cod.proc.pen.

    Usato dalla Corte per stabilire che l'appello del P.M. è limitato al petitum originario: il pubblico ministero non può, con l'appello ex art. 310, mutare la domanda cautelare chiedendo una misura più grave rispetto a quella inizialmente proposta.

  • art. 178 lett. b) cod.proc.pen.

    Richiamato per affermare che la variazione del petitum da parte del P.M. in sede di appello determina una nullità dell'impugnazione (nullità insanabile) che può essere rilevata d'ufficio.

  • art. 309, comma 7 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per il rinvio: la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame competente per un nuovo giudizio, conformemente a questa disposizione.

  • art. 299 cod.proc.pen.

    Citato nella motivazione e nei rilievi difensivi: se il P.M. ritiene sopravvenute esigenze cautelari che giustifichino un aggravamento, deve proporre una nuova istanza al primo giudice (GIP) ai sensi dell'art. 299, e non ottenere l'aggravamento tramite appello.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 4/1992

    Richiamata per ribadire che al pubblico ministero spetta il potere di promuovere il procedimento cautelare entro i limiti del devolutum: il giudice non può variare la "quantità" della decisione oltre i confini fissati dalla richiesta.

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta cautelare è limitato al petitum originario: il P.M. non può, in sede di riesame, chiedere una misura diversa e più afflittiva rispetto a quella iniziale.
  • La modificazione del petitum cautelare da parte del P.M. in appello determina l'inammissibilità/nullità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio e con effetto annullatorio sull'ordinanza resa dal riesame.
  • Se il P.M. ritiene sopravvenute esigenze che giustifichino un aggravamento della misura cautelare deve proporre nuova istanza al primo giudice (GIP) ai sensi dell'art. 299 c.p.p., non ottenere l'aggravamento tramite appello.
  • Il giudice del riesame non può adottare d'ufficio modalità più gravose di quelle richieste dal P.M.; l'eventuale aggravamento della situazione cautelare richiede un corretto inquadramento procedurale.
  • Sulle questioni di gravità indiziaria e riconoscimento occorre motivazione specifica e non generica: la Corte tende ad assorbire motivi non necessari all'accertamento della illegittimità procedurale, ma in situazioni analoghe è necessario che il giudice motivi puntualmente su affidabilità dei riscontri e esigenze cautelari concrete e attuali.

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