Sentenza n. 5093/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3139/2024, pronunciata in data 30.04.2024 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 8018/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta Docente per l'annualità 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero all'attribuzione della Carta Docente del valore di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza di merito aveva inoltre liquidato le spese di lite con attribuzione al difensore antistatario. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, escludendo tuttavia la parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio lavoristico, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva promosso il giudizio di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, prevedendo l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia e ponendo a carico del Ministero l'eventuale compenso, determinato in euro 500,00. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'esercizio dei poteri ex art. 114 c.p.a., il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito la decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le spese di lite liquidate nel titolo esecutivo con attribuzione al difensore antistatario costituiscono un autonomo credito del difensore; pertanto, il patrocinato non può ottenere in proprio, nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione della parte del titolo relativa a tali spese se il difensore antistatario non è parte del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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