Sentenza del 07/06/2021 n. 526 - Comm. Trib. Prov. Torino
Liquidazione in esito a controllo automatizzato - Omesso o tardivo versamento - Mancato invio della comunicazione di irregolarità - Diritto alla riduzione della sanzione ad un terzo - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha escluso il diritto alla riduzione ad un terzo: la riduzione prevista dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997 si applica solo se il pagamento delle somme dovute avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In assenza dell'obbligatoria comunicazione di irregolarità, la riduzione non spetta e le sanzioni sono dovute nella misura intera come liquidata dall'Amministrazione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Liquidazione emessa in seguito a controllo automatizzato per omessi o tardivi versamenti; il contribuente chiedeva l'applicazione della riduzione della sanzione ad un terzo prevista dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997, ma non era stata inviata la comunicazione di irregolarità preventiva prevista dalla norma
Norme richiamate
D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2
la riduzione ad un terzo è prevista in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità
la norma riconosce la riduzione solo a condizione che esista una comunicazione di irregolarità ricevuta dal contribuente e che il pagamento avvenga entro 30 giorni da tale ricevimento; in assenza della comunicazione, la condizione non può ritenersi soddisfatta
Massime di principio
- La riduzione della sanzione ad un terzo prevista dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997 è condizionata al previo invio e al ricevimento della comunicazione di irregolarità: senza questa comunicazione la riduzione non è applicabile.
- In caso di liquidazione derivante da controlli automatizzati per omessi o tardivi versamenti, il contribuente deve verificare l'effettiva avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità per poter beneficiare della riduzione; l'assenza di notifica legittima l'Amministrazione a non applicare lo sconto sanzionatorio.
- Se si contesta la mancata comunicazione, conviene raccogliere tutte le prove di notifiche/interposizioni e dedurre in sede di ricorso eventuali vizi procedurali (mancata osservanza degli obblighi formali) o la nullità dell'atto ove configurabile.
- In situazioni analoghe, se si riceve la comunicazione di irregolarità è strategico valutare prontamente il pagamento entro 30 giorni per ottenere la riduzione; in assenza di comunicazione valutare alternative come il ricorso amministrativo/giudiziario o altre forme di ravvedimento quando ammissibili.
- La verifica delle comunicazioni e dei termini di notifica è cruciale: le agevolazioni procedurali legate a riduzioni sanzionatorie seguono condizioni temporali e formali rigorose che, se non rispettate, impediscono l'operare di tali benefici.
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