R.R. Lombardia 4/2018
Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo')
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina lombarda degli acconciatori su SCIA, requisiti professionali, sospensione e cessazione dell’attività, esercizio a domicilio del cliente, affitto di poltrona/cabina, controlli e sanzioni. Prevede anche regole transitorie sulla modulistica: fino alla definizione regionale si usano i modelli uniformati nazionali.
Modifiche alla disciplina lombarda dell’attività di acconciatore
Modifiche alla disciplina dell’attività di acconciatore in Lombardia
Il regolamento regionale interviene sul regolamento 28 novembre 2011, n. 6, aggiornando la disciplina dell’attività di acconciatore nel territorio della Lombardia. Le modifiche riguardano soprattutto i procedimenti amministrativi, la verifica dei requisiti professionali, le modalità di sospensione e cessazione dell’attività, l’esercizio presso il domicilio del cliente, il regime di affitto di poltrona/cabina, i controlli e il sistema sanzionatorio.
Ambito applicativo e coordinamento normativo
L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma modifica il regolamento regionale già vigente in materia di acconciatore, coordinandolo con la normativa statale e regionale richiamata. Viene precisato il rispetto della normativa regionale sull’artigianato e sull’esercizio delle attività economiche, nonché dei regimi amministrativi introdotti dalla disciplina statale in materia di SCIA, comunicazioni e semplificazione dei procedimenti.
Requisiti professionali e competenza del Comune
La verifica del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività è attribuita al comune competente per territorio. La disposizione si raccorda con la disciplina statale sulle funzioni comunali in materia di procedimenti relativi alle attività economiche. Viene inoltre chiarito che la formulazione originaria relativa ai “requisiti e presupposti necessari” per l’attività viene superata, concentrando la disciplina sulla verifica dei requisiti professionali.
Avvio, sospensione, ripresa e cessazione dell’attività
La rubrica della disposizione dedicata ai procedimenti è ampliata per ricomprendere espressamente avvio, cessazione, ripresa, subingresso e sospensione dell’attività di acconciatore. Per l’avvio e gli altri regimi amministrativi si fa richiamo anche alla disciplina nazionale sui procedimenti soggetti a autorizzazione, SCIA, silenzio-assenso e comunicazione.
La sospensione dell’attività è regolata in modo puntuale:
- può durare fino a un anno;
- può essere prorogata per un ulteriore anno;
- richiede preventiva comunicazione al SUAP del comune in cui si svolge l’attività;
- al termine dell’anno di proroga l’impresa ha 60 giorni per comunicare la ripresa o la cessazione;
- se la comunicazione non interviene entro tale termine, l’attività si considera cessata.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione secondo la disciplina regionale richiamata.
Conservazione della qualifica di impresa artigiana
Nei casi previsti dalla legge quadro per l’artigianato, l’impresa artigiana può conservare, su richiesta, la propria qualifica purché l’attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico e nel rispetto delle condizioni poste dalla norma richiamata. La previsione si inserisce nella disciplina dell’organizzazione dell’attività di acconciatore e della permanenza della qualifica artigiana.
Esercizio presso la sede del cliente
Le imprese abilitate che svolgono l’attività in sede fissa possono operare anche presso la sede designata dal cliente in specifiche situazioni, cioè:
- in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente;
- quando il cliente è impegnato in attività sportive;
- in occasione di manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- per cerimonie;
- per eventi fieristici o promozionali.
La disposizione amplia e specifica i casi in cui l’attività può essere prestata fuori dai locali dell’impresa.
Affitto di poltrona o di cabina ed esercizio congiunto con l’estetica
L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti in possesso dei titoli abilitativi richiesti, mediante contratto di affitto di poltrona o di cabina.
Se gli spazi sono utilizzati da estetisti, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali destinati all’attività di estetista.
L’esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, sia da parte di imprese diverse nell’ambito dell’affitto di poltrona/cabina sia da parte della stessa impresa, è subordinato alla presentazione di una SCIA per entrambe le attività.
Formazione, eventi promozionali e tutela della salute
La disciplina degli eventi promozionali viene integrata richiedendo l’indicazione della tipologia di evento. Inoltre, con riferimento alle attività formative o dimostrative, viene chiarito che il riferimento riguarda le prestazioni erogate dagli allievi.
Sul piano sanitario, la norma rafforza il richiamo alla tutela della salute e aggiorna la terminologia dell’autorità competente, sostituendo l’ASL con l’ATS.
Controlli, sospensione dell’attività e sanzioni
Sono aggiornate le ipotesi sanzionatorie e i riferimenti ai provvedimenti di inibizione dell’attività. Le sanzioni si applicano anche nei casi di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell’attività.
Per i cosmetici, la commercializzazione di prodotti non conformi al regolamento europeo sui prodotti cosmetici è assoggettata al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa statale di recepimento e depenalizzazione richiamata.
Regolamento comunale e disciplina locale
Il regolamento comunale deve disciplinare anche:
- le norme di procedura e l’individuazione dell’ufficio competente;
- le modalità di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative;
- i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali;
- i requisiti urbanistici ed edilizi;
- gli orari di apertura ed esercizio;
- l’obbligo e le modalità di esposizione di prezzi e tariffe professionali.
La previsione rafforza il ruolo del comune nella regolazione operativa dell’attività sul territorio.
Modulistica transitoria
In attesa della definizione della modulistica regionale prevista dal regolamento, si applicano i modelli uniformati e standardizzati previsti dalla normativa statale in materia di SCIA. La regola transitoria opera solo nelle more dell’adozione della modulistica regionale.
Obsolescenza
Il regolamento non appare deprecato: disciplina una materia ancora attuale e operativa nel territorio lombardo, con norme di coordinamento e aggiornamento procedurale tuttora utili per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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