L.R. Lombardia 4/2018
Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia n. 4/2018 modifica la l.r. 10/2004, estendendone la finalità al sostegno delle vittime del dovere e dei loro familiari. Introduce contributi assistenziali, borse di studio, riserva di posti in tirocini e ricerca, sospensione dei tributi regionali e un fondo dedicato. Le misure si applicano agli eventi verificatisi dal 2018.
Modifiche alla l.r. Lombardia 10/2004 e sostegno alle vittime del dovere
Modifiche alla disciplina lombarda sulle vittime del dovere
La legge regionale Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2018 interviene sulla l.r. 10/2004, ampliandone l’oggetto originario e introducendo misure di sostegno a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito regionale lombardo e si applica, per le nuove misure, agli eventi verificatisi dal 2018.
Finalità della legge e ambito soggettivo
La disciplina regionale viene integrata per rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze statali, le misure di assistenza e aiuto - anche non economico - a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari. Il riferimento è ai soggetti individuati dalla normativa statale richiamata, in particolare all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.
Sono destinatari delle misure regionali i soggetti residenti o che prestavano servizio in Lombardia al momento dell’evento che ha determinato il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, purché le conseguenze per cui si chiede il sostegno siano collegate a tale evento.
Misure di sostegno previste
La Regione riconosce ai destinatari una serie di interventi di sostegno, configurati come misure assistenziali e non sostitutive di altri ristori.
- Contributi a titolo assistenziale per la copertura delle spese non assistite da assicurazioni o da altre misure di ristoro analoghe, comprese quelle per assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
- Borse di studio per gli orfani delle vittime del dovere.
- Riserva di posti nei tirocini e nelle attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, sempre a favore degli orfani delle vittime del dovere.
Sospensione dei tributi regionali
Per i soggetti destinatari è prevista, su istanza di parte, la sospensione degli obblighi tributari nei confronti della Regione:
- per l’anno d’imposta in cui si è verificato l’evento;
- per i tre periodi d’imposta successivi.
Terminato il periodo di sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può avvenire in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Cumulabilità dei benefici
I benefici economici previsti dalla legge non sono cumulabili, salvo diversa previsione, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
Attuazione amministrativa
La Giunta regionale è incaricata di definire, anche mediante apposito regolamento regionale, gli elementi operativi necessari all’attuazione della disciplina, e in particolare:
- gli importi massimi dei contributi;
- le tipologie di spesa ammissibili;
- modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei contributi;
- modalità e condizioni per il riconoscimento della sospensione tributaria;
- procedure per la gestione operativa del fondo istituito dalla legge.
Copertura finanziaria e fondo regionale
Per dare attuazione alle misure è istituito, nel bilancio regionale 2018-2020, il “Fondo in favore delle vittime del dovere”, collocato nella missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, titolo 1 “Spese correnti”.
Per l’anno 2018 la spesa prevista per assistenza e aiuto è quantificata in 60.000 euro, coperta mediante incremento delle risorse della medesima missione e programma e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Per gli esercizi successivi al 2018, la copertura è rimessa alle leggi di bilancio annuali, nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa regionale. Eventuali minori introiti derivanti dall’applicazione della sospensione tributaria sono parimenti coperti con la legge di bilancio dei singoli esercizi.
Decorrenza e regime temporale
Le nuove disposizioni in materia di sostegno alle vittime del dovere e di fondo regionale si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall’anno 2018. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Coordinamento con la legge regionale originaria
Il testo modifica anche il titolo della l.r. 10/2004, che comprende ora espressamente le misure di sostegno a favore delle vittime del dovere. La legge regionale del 2018 rinvia, per il testo coordinato, alla l.r. 10/2004 come risultante dalle modifiche introdotte.
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