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Legge

L.R. Lombardia 6/2018

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

Normativa regionaleL.R. Lombardia 6/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la cornice regionale per valorizzare le risorse termali lombarde sotto il profilo sanitario e turistico: definisce soggetti e stabilimenti, prevede accordi di partenariato, un Osservatorio, regole su accreditamento, autocontrollo, direttore sanitario, sanzioni e possibili agevolazioni fiscali. Alcune misure sono finanziate in via iniziale per il 2018 e poi demandate ai bilanci successivi.

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, la valorizzazione sanitaria, terapeutica e turistica del termalismo. Il provvedimento mira sia all’integrazione delle cure termali nei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, sia allo sviluppo dell’offerta turistica e territoriale connessa alle risorse termali lombarde.

Finalità e impostazione generale

La Regione riconosce alle risorse termali un duplice ruolo: da un lato mezzo curativo di efficacia terapeutica riconosciuta, dall’altro componente strategica dell’offerta turistica regionale. La disciplina è orientata a favorire l’integrazione del circuito termale con il sistema sociosanitario regionale e con il Servizio sanitario nazionale, nonché a promuovere la conoscenza delle proprietà delle acque e delle cure termali lombarde.

Definizioni rilevanti

La legge precisa in modo puntuale le principali nozioni operative. Sono considerate acque termali le acque minerali termali naturali utilizzate a fini terapeutici; le cure termali comprendono i trattamenti con acque minerali o termali e loro derivati, inclusi fanghi, vapori, nebulizzazioni, grotte e simili, purché aventi riconosciuta efficacia terapeutica. Le patologie rilevanti sono quelle individuate dal decreto ministeriale previsto dalla legge statale sul settore termale.

Gli stabilimenti termali sono quelli definiti dalla normativa statale, anche se annessi ad alberghi o centri medico-riabilitativi autorizzati per attività diverse; la legge distingue inoltre tra:

  • terme;
  • parco termale;
  • aziende termali;
  • piscina termale;
  • centro per cure termali;
  • centro di benessere termale;
  • centro di benessere.

Queste definizioni servono a delimitare l’ambito applicativo della disciplina regionale, in particolare per i profili sanitari, autorizzatori e promozionali.

Ricerca, concessioni e autorizzazioni

Per la ricerca, la coltivazione e la concessione dei giacimenti di acqua termale si rinvia alla legge regionale lombarda del 1980 sulle acque minerali e termali. Analogamente, le autorizzazioni per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali restano disciplinate dalla medesima legge regionale. La presente legge si innesta quindi su un quadro normativo già esistente, senza sostituirlo integralmente.

Accordi di partenariato per il termalismo

Per valorizzare le risorse del territorio, accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività del settore termale lombardo, la Regione promuove accordi di partenariato ai sensi della normativa regionale sul turismo. A tali accordi può sempre aderire Regione Lombardia. La disciplina è quindi orientata a forme di cooperazione istituzionale e territoriale finalizzate allo sviluppo del comparto.

Osservatorio sul termalismo lombardo

È istituito presso la direzione generale Welfare l’Osservatorio sul termalismo lombardo, con deliberazione della Giunta regionale sottoposta al parere della commissione consiliare competente. Ne fanno parte rappresentanti politici regionali, un rappresentante dei sindaci dei comuni interessati, membri designati dalle associazioni delle aziende termali e delle imprese turistiche, nonché tre esperti sanitari nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

L’Osservatorio svolge funzioni tecnico-consultive e propositive. In particolare supporta lo sviluppo del settore, formula proposte per potenziare e qualificare l’offerta termale anche sotto il profilo turistico, fornisce dati e analisi per le decisioni regionali e esamina ulteriori questioni sottoposte da Giunta e Consiglio. Le modalità di funzionamento sono fissate dalla deliberazione istitutiva. Ai componenti non spetta alcun compenso.

Qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali

La Regione promuove il riconoscimento scientifico e l’efficacia terapeutica delle risorse termali anche tramite studi e ricerche con università, enti e fondazioni. Sostiene inoltre iniziative di prevenzione e cura in età pediatrica e percorsi formativi nelle scuole primarie, previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale, per diffondere la conoscenza delle terme e prevenire le patologie più diffuse dell’età evolutiva.

Vengono promossi anche percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai medici di medicina generale, pediatri e specialisti, per accrescere la conoscenza del termalismo in chiave terapeutica e preventiva. Inoltre la Giunta regionale può sperimentare, nei limiti delle risorse disponibili, forme di integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e riabilitazione, con attenzione alla riabilitazione post-operatoria e alle patologie invalidanti.

La Giunta disciplina poi, con delibera e previo parere della commissione consiliare, i requisiti per l’accreditamento istituzionale e per l’uso del marchio del sistema sociosanitario da parte degli stabilimenti termali autorizzati nel territorio regionale.

Vigilanza, autocontrollo e sicurezza

La vigilanza e il controllo sugli stabilimenti termali sono affidati all’ATS territorialmente competente. Ogni stabilimento deve dotarsi, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un piano di autocontrollo costantemente aggiornato e integrato nel regolamento sanitario interno.

Il piano deve prevedere:

  • un sistema di monitoraggio con limiti critici nei punti di controllo;
  • procedure di sorveglianza efficaci per prevenire o ridurre i rischi sulla qualità delle acque;
  • azioni correttive quando un punto non risulti sotto controllo;
  • documenti e registrazioni adeguati a dimostrare l’effettiva applicazione delle misure.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana anche i requisiti per costruzione, manutenzione, gestione, controllo e sicurezza igienico-sanitaria delle piscine termali e di quelle alimentate con acqua termale.

Direzione sanitaria e requisiti professionali

Gli stabilimenti termali devono avere un direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica, medicina termale, idroterapia, terapia fisica, igiene o discipline affini alle patologie trattate. Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni e della vigilanza sull’applicazione delle norme di settore.

Tra i suoi compiti rientrano anche:

  • la verifica del possesso dei titoli da parte del personale sanitario, tecnico e medico;
  • il controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche;
  • la vigilanza sui servizi di disinfezione e sterilizzazione;
  • la raccolta e il coordinamento dei dati statistici sulle cure erogate.

Per svolgere tale funzione occorre il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sanitaria vigente.

Formazione professionale

La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento professionale per operatori termali, sanitari e professionisti della salute, con particolare attenzione ai medici di medicina generale. L’obiettivo è accrescere la qualità delle prestazioni termali e la conoscenza del comparto.

Attività non termali e commercializzazione di prodotti

Gli stabilimenti termali possono offrire, in locali separati e distinti, prestazioni estetiche o cosmetiche, nel rispetto della disciplina regionale sull’attività di estetista e delle norme regionali in materia di artigianato e commercio. Possono inoltre commercializzare prodotti non collegati alle proprietà terapeutiche delle acque termali, nel rispetto della normativa di settore.

Promozione turistica del termalismo lombardo

La Regione promuove il turismo termale lombardo anche attraverso strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A., favorendo un partenariato locale integrato con gli aspetti storici, culturali, ambientali ed enogastronomici dei territori termali. Sono inoltre favorite iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità di pazienti e turisti stranieri verso gli stabilimenti lombardi.

La Regione sostiene il coordinamento tra aziende termali, promuove un’immagine coordinata del settore e incentiva consorzi e reti d’impresa. Definisce inoltre le condizioni per integrare le azioni dei diversi livelli istituzionali e per favorire la partecipazione privata alla programmazione e realizzazione degli interventi. Sono previste campagne informative sulla conoscenza delle terme lombarde e specifiche iniziative in occasione del 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua.

La Regione favorisce anche l’abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali, per garantire la piena accessibilità.

Sanzioni

Per il regime sanzionatorio generale si rinvia alla legge regionale del 1980 sulle acque minerali e termali. In modo specifico, la mancanza del piano di autocontrollo è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro. Il gettito delle sanzioni derivanti dai controlli è destinato al fondo per la formazione degli operatori di cui alla legge.

Agevolazioni fiscali

Nell’ambito della legge di stabilità annuale possono essere individuate agevolazioni fiscali a favore delle imprese termali che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica e coerenti con la programmazione regionale. Le misure devono rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e le modalità applicative sono definite dalla Giunta regionale in relazione al regime di aiuto prescelto.

Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente

È abrogato l’articolo 1-bis della legge regionale del 1980 sulle acque minerali e termali. Per il resto, la legge rinvia a quel testo per il coordinamento complessivo della disciplina relativa alla ricerca, coltivazione, utilizzo delle acque e autorizzazione degli stabilimenti.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati delle azioni di promozione e valorizzazione del termalismo lombardo. A tal fine la Giunta presenta una relazione biennale che documenta l’offerta termale autorizzata, gli studi e le sperimentazioni promossi, le attività di prevenzione e formazione, le iniziative turistiche sostenute, le agevolazioni fiscali utilizzate e le eventuali sanzioni applicate. I dati raccolti sono resi accessibili e gli esiti della valutazione sono pubblicati.

Disposizioni finanziarie

Per il 2018 la legge quantifica e finanzia: 50.000 euro per iniziative formative e interventi di qualificazione sanitaria del titolo II, e 150.000 euro per gli accordi di partenariato e gli interventi di promozione turistica del titolo III. Per gli esercizi successivi al 2018 la spesa è autorizzata con la legge di bilancio annuale, nei limiti delle risorse disponibili. Eventuali minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali sono coperte annualmente con la legge di bilancio dei singoli esercizi.

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