R.R. Lombardia 5/2018
Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale lombardo disciplina avvio, svolgimento, modifiche e cessazione dell’attività di tintolavanderia, incluse SCIA, responsabile tecnico, requisiti dei locali, controlli, sanzioni e regime transitorio per gli operatori già attivi. Prevede anche regole specifiche per la lavanderia self service a gettoni e per l’adeguamento dei regolamenti comunali, con obblighi da assolvere entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Disciplina lombarda dell’attività di tintolavanderia
Disciplina regionale dell’attività di tintolavanderia in Lombardia
Il regolamento detta, per la Regione Lombardia, la disciplina amministrativa e tecnica dell’attività di tintolavanderia, in attuazione della legge regionale sull’artigianato e nel rispetto della normativa statale di settore. Regola sia l’esercizio dell’attività sia i compiti di comuni e altri enti competenti, oltre al regime transitorio per gli operatori già attivi.
Ambito di applicazione e definizione dell’attività
L’attività professionale di tintolavanderia è quella definita dalla legge statale n. 84/2006 e può essere svolta in forma di impresa. Il regolamento si applica alle attività esercitate nel territorio lombardo e incide anche sulle funzioni amministrative connesse all’avvio, alla modifica e alla cessazione dell’attività.
Commercializzazione di prodotti connessi all’attività
Le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti collegati al servizio, come smacchiatori, deodoranti e altri prodotti per la cura e l’igiene dei capi, previa presentazione di SCIA al SUAP. Per le imprese che operano in forma artigiana non è richiesta una SCIA separata per la vendita al dettaglio di tali prodotti.
Avvio, iscrizione e responsabile tecnico
L’attività artigiana richiede l’iscrizione nella specifica sezione del Registro delle Imprese presso la CCIAA competente. Per ogni sede in cui si esercita la tintolavanderia deve essere designato, contestualmente alla SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale; la variazione o nuova designazione va comunicata al SUAP. Nelle imprese individuali in una sola sede il responsabile è il titolare; nelle società deve essere uno o più soci partecipanti al lavoro; nelle imprese con più sedi deve esserci un responsabile per ciascuna sede.
Presenza del responsabile tecnico e sostituzioni
Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio durante gli orari di apertura e di svolgimento dell’attività. In caso di malattia o impedimento temporaneo, il titolare deve nominare un sostituto in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Lavanderia a gettoni self service
Se l’attività svolta è esclusivamente quella di lavanderia self service a gettoni, con sole lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati all’uso diretto della clientela, non vi è obbligo di nominare il responsabile tecnico. L’attività deve svolgersi in locali autonomi e non comunicanti con una tintolavanderia o con una sola stireria, e non è ammessa la presenza di personale per presa in consegna, stiratura, riparazione, restituzione dei capi o altri servizi tipici della tintolavanderia.
Requisiti professionali del responsabile tecnico
L’idoneità professionale del responsabile tecnico può essere conseguita tramite diverse vie: attestato regionale di competenza rilasciato a seguito di formazione ed esame teorico-pratico; attestato di qualifica attinente integrato da almeno un anno di inserimento in imprese del settore entro tre anni dal conseguimento; diploma tecnico/professionale o titolo post-secondario o universitario inerente; oppure periodo di inserimento presso imprese del settore secondo la durata prevista dalla legge 84/2006. Sono validi anche attestati di altre regioni e titoli esteri riconosciuti dal ministero competente.
Vigilanza, controllo e titoli abilitanti
Il comune competente esercita la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio e lo svolgimento dell’attività. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti si applica l’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 20 dicembre 2012.
SCIA, comunicazioni e modulistica
L’avvio dell’attività è soggetto a SCIA; il subingresso è soggetto a comunicazione. Entrambe vanno presentate telematicamente al SUAP del comune ove si svolge l’attività. Per tali adempimenti va utilizzata la modulistica unica regionale; in sua assenza, si applicano i modelli uniformati e standardizzati previsti dalla normativa statale sulla SCIA.
Sospensione, ripresa e cessazione dell’attività
L’attività può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno, con comunicazione al SUAP. Terminato il periodo di proroga, l’impresa ha 60 giorni per comunicare ripresa o cessazione; decorso inutilmente tale termine, l’attività si considera cessata. La cessazione è comunque soggetta a comunicazione.
Luogo di esercizio e limiti operativi
L’attività deve essere svolta in locali conformi alla normativa urbanistica, edilizia e sanitaria. È vietato esercitarla in forma ambulante o su posteggio in area aperta al pubblico.
Requisiti igienico-sanitari, sicurezza e ambiente
L’esercizio deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza. Restano ferme le disposizioni ambientali relative a scarichi, emissioni, Autorizzazione Unica Ambientale e gestione dei rifiuti derivanti dall’attività. La vigilanza è affidata alle ATS per i profili igienico-sanitari e di sicurezza sul lavoro e ad ARPA per i profili ambientali.
Informazione alla clientela
L’addetto al servizio deve informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non siano trattati direttamente ma lavorati all’esterno dell’azienda.
Regime sanzionatorio
Le violazioni dei requisiti o delle modalità di esercizio, nonché l’omessa presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione, comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge statale n. 84/2006. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è sanzionato secondo il d.lgs. n. 81/2008. Si applicano inoltre le sanzioni previste dalla legge regionale n. 73/1989.
Regolamenti comunali
I comuni devono adottare o adeguare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, un proprio atto di disciplina che definisca procedura, uffici competenti, requisiti dei locali, modalità di esposizione di prezzi e tariffe e criteri per accertamento e irrogazione delle sanzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale.
Disposizioni transitorie
Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore hanno 12 mesi per adeguarsi a tutti i requisiti richiesti, termine prorogabile di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all’interessato. In caso di mancato adeguamento si applicano le sanzioni previste. Nelle more della modulistica regionale si usano i modelli statali uniformati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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